Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 24267 del 31 agosto 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La determinazione dei compensi professionali e la valutazione dell'accordo tra le parti costituiscono oggetto di interpretazione e qualificazione dei contratti riservata al giudice di merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e conforme ai principi degli artt. 1362 e ss. c.c.

(massima n. 2)

Il vizio di costituzione del giudice, derivante dalla violazione dell'art. 276 c.p.c. in relazione alla previsione speciale di collegialità dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, determina una nullità insanabile, che, in forza del rinvio dell'art. 158 c.p.c. all'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso in cassazione. (Principio applicato in un caso in cui il vizio di costituzione del giudice non era stato censurato né con il ricorso principale, né con quello incidentale, ma con la memoria ex art. 378 c.p.c.).

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