Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31567 del 9 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale ed è frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, né, tantomeno, la esclude e, pertanto, nessun obbligo sussiste in ordine alla nomina del curatore speciale.

(massima n. 2)

La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non incide sulla liquidazione delle spese processuali, che comprende l'attività difensiva effettivamente svolta nei vari gradi del giudizio. La decisione sull'onere delle spese deve considerare la soccombenza e può disporre una parziale compensazione in caso di soccombenza parziale (art. 50-quater e 161 c.p.c.).

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