(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda č causa di nullitą del ricorso introduttivo, la quale, ove non rilevata dal giudice di primo grado e non fatta valere come motivo di impugnazione, č soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare anche riguardo alla pronuncia implicita sulla validitą dell'atto. L'inammissibilitą dell'appello per carente allegazione dei fatti comporta, di fatto, una nullitą del ricorso introduttivo del giudizio che deve essere sanata affinché l'appello possa essere valutato nel merito.