(massima n. 1)
Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..