Cassazione civile Sez. II sentenza n. 27362 del 29 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle funzioni in sede disciplinare, a seguito di deliberazione del CSM, č affetta non giā da inesistenza, ma da mera nullitā per carenza della “potestas iudicandi”; tale nullitā, attenendo alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., č insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, č sottoposta al principio generale di conversione delle nullitā in mezzi di impugnazione, ex art. 161, comma 1, c.p.c. e non dā luogo a rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

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