(massima n. 1)
Se il giudice del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ravvisa un vizio di nullitą della sentenza di fallimento che non comporta la necessitą della rimessione al tribunale, deve pronunciare sul merito della domanda (di fallimento) proposta, in applicazione dell'art. 161, comma 2, c.p.c., secondo il quale i motivi di nullitą della sentenza si convertono in motivi di impugnazione.