Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25624 del 25 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il motivo di ricorso in cassazione per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., qualora tale difetto non sia stato denunciato nel giudizio di appello, a causa della preclusione derivante dal principio di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione sancito dall'art. 161 c.p.c.

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