(massima n. 1)
È inammissibile il motivo di ricorso in cassazione per nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., qualora tale difetto non sia stato denunciato nel giudizio di appello, a causa della preclusione derivante dal principio di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione sancito dall'art. 161 c.p.c.