Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27613 del 29 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il principio di apparenza, tuttavia, non esclude che tale consapevole scelta – esatta o errata che sia – possa accompagnarsi a nullità processuali per la non corretta applicazione di quel rito, che il giudice di merito abbia inteso, non di meno, applicare. Se ne ricava che in tanto la decisione monocratica o collegiale può inclinare a far ritenere implicitamente adottato un rito piuttosto che un altro, in quanto il giudice di merito non abbia espressamente manifestato la sua adesione ad uno dei due riti. Diversamente, il vizio di costituzione del giudice va considerato solo per ciò che di per sé comporta ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., secondo il quale le nullità processuali si convertono in motivi d'impugnazione del provvedimento decisorio.

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