(massima n. 1)
In applicazione dei principi della tassativitā delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullitā in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilitā per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nč limitarsi a dichiarare la nullitā della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. (Per la S.C., per contro, nella specie, il giudice di secondo grado si č limitato a dichiarare la nullitā della sentenza appellata).