Cass. civ. n. 30826/2025
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 10778/2025
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 19218/2019
Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.
Cass. civ. n. 5662/1997
La nullità della notificazione può venir sanata, in conformità con quanto disposto della norma di cui all'art. 162 c.p.c. (applicabile anche al giudizio innanzi alla Corte di cassazione), mediante la sua rinnovazione, alla quale, peraltro, non è necessario procedere qualora la parte, nei cui confronti essa dovrebbe venir eseguita, abbia, purtuttavia, ritualmente svolto le proprie difese, così sanando il vizio dell'atto attraverso il raggiungimento dello scopo ad esso proprio, e così impedendo il verificarsi di ogni decadenza in danno della controparte (come nel caso in cui, senza attendere la rinnovazione della notifica nulla, la parte abbia sostenuto, nell'udienza di discussione innanzi alla Corte di legittimità, l'infondatezza nel merito delle tesi avverse).
Cass. civ. n. 2025/1987
Nel giudizio d'appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro, qualora la copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso introduttivo, consegnata all'appellato in sede di notifica, manchi dell'indicazione della data dell'udienza di discussione, contenuta invece nell'originale dell'atto stesso, si ha, non un'inesistente od invalida proposizione dell'impugnazione, bensì un'irregolare instaurazione del contraddittorio per violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., con la conseguente invalidità della dichiarazione di contumacia dell'appellato, il quale, ancorché non si sia tempestivamente attivato per la eliminazione di detti vizi, non avendovi dato causa (art. 157, terzo comma, c.p.c.), può opporre la nullità della chiamata in giudizio, senza che ne resti inficiata la validità dell'impugnazione proposta, con la conseguenza che a norma dell'art. 162, primo comma, c.p.c. deve essere disposto un nuovo procedimento di appello.
Cass. civ. n. 2129/1978
Nel caso in cui nel giudizio di primo grado la produzione di documenti sia avvenuta irritualmente tramite un legale non munito della delega del difensore costituito, la rituale produzione degli stessi documenti nel giudizio di appello importa la rinnovazione del precedente atto istruttorio nullo e, quindi, l'eliminazione della nullità.
Cass. civ. n. 2654/1975
La disposizione dell'art. 291 c.p.c., la quale dispone che, nel caso di nullità della notificazione della citazione, la rinnovazione di essa al convenuto impedisce ogni decadenza, non intacca il principio fondamentale del contraddittorio e non può perciò estendere la sua efficacia convalidante a quelle attività — come l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori — rispetto alle quali la parte, avendo ignorato la pendenza del giudizio, non è stata posta in grado di avvalersi delle garanzie predisposte dal rito e di svolgere nel processo le attività consentite a tutela del suo diritto. In tal caso deve ritenersi operante la norma dell'art. 162 c.p.c., la quale non fissa limiti allorché impone al giudice che pronuncia la nullità di disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende e, quindi, anche di quelli attinenti alla prova testimoniale che traggono la loro invalidità dalla notificazione della citazione dichiarata nulla.