Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23074 del 26 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda comporta la nullitą del ricorso introduttivo. Tale nullitą, se non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. La mancata allegazione non implica necessariamente l'infondatezza della domanda e, una volta sanata la nullitą, il giudice deve valutare nel merito il materiale probatorio offerto dalla parte.

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