Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 260 del 10 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale anche quando proprio una siffatta qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, comma secondo, c.p.c., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, comma terzo, c.p.c., ossia dall'estensore e dal presidente ovvero soltanto da quest'ultimo quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, comma secondo, c.p.c. (Fattispecie relativa ad ordinanza collegiale, dichiarativa dell'estinzione del processo, sottoscritta dal solo presidente non relatore o estensore e avente valore sostanziale di sentenza in relazione al suo contenuto decisorio).

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