(massima n. 1)
Nei procedimenti in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie, azione di dichiarazione giudiziale di paternità) la nullità ex art. 70, n. 3, c.p.c., derivante dalla sua omessa partecipazione al giudizio, si converte in motivo di gravame, ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c., che, tuttavia, può essere fatto valere solo dalla parte pubblica, a cui compete anche il corrispondente e specifico motivo di revocazione ex art. 397, n. 1, c.p.c., dovendosi escludere che sussista una concorrente legittimazione delle altre parti.