Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1254 del 4 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità, comminata dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c., del provvedimento collegiale, avente natura sostanziale di sentenza ma erroneamente emanato in forma di ordinanza e quindi sottoscritto dal solo presidente, può essere fatta valere con l'appello e con il ricorso per cassazione — cioè con gli stessi rimedi prescritti dal primo comma della medesima norma per le nullità di carattere relativo — oppure, trattandosi di nullità assoluta, con un'azione autonoma di accertamento o con una semplice eccezione.

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