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Articolo 481 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Fissazione di un termine per l'accettazione

Dispositivo dell'art. 481 Codice Civile

(1)Chiunque vi ha interesse(2) può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine [749 c.p.c.] entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde [2694 c.c.] il diritto di accettare [488, 650 c.c.].

Note

(1) Pendente il termine per accettare l'eredità, chi vi abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine abbreviato rispetto a quello decennale, entro il quale il chiamato all'eredità deve dichiarare se intende accettare (c.d. actio interrogatoria).
L'inutile decorso del termine, viene interpretato quale rinuncia all'eredità.
(2) Legittimati a proporre l'azione sono i chiamati ulteriori, cioè coloro che potrebbero succedere se il primo chiamato non accettasse l'eredità, o, in subordine, i legatari, i creditori dell'eredità e quelli personali del primo chiamato, l'esecutore testamentario (v. art. 700 c.c.) e il curatore dell'eredità giacente (v. art. 528 del c.c.).
L'azione si può esperire contro qualsiasi chiamato, anche se incapace (v. artt. 471, 472 del c.c).

Ratio Legis

Posto che per i soggetti legittimati alla proposizione dell'actio interrogatoria il termine di prescrizione per accettare l'eredità decorre dal momento dell'apertura della successione (salvo l'eccezione di cui al terzo comma dell'art. 480 c.c.), la norma mira ad evitare che il diritto di accettare di tali soggetti si prescriva a causa dell'inerzia del primo chiamato.

Brocardi

Actio interrogatoria
Interrogatio an heres sit

Spiegazione dell'art. 481 Codice Civile

La norma prevede il diritto in capo a chiunque vi abbia interesse (legatari, ulteriori chiamati, creditori ereditari, creditori personali dell'ulteriore chiamato, beneficiari di onere testamentario, esecutore testamentario, curatore dell'eredità giacente) di agire (c.d. actio interrogatoria) al fine di far fissare dall'autorità giudiziaria un termine decorso il quale il chiamato decade dal diritto di accettare l'eredità.

La ratio della norma è quella di garantire la certezza dei traffici giuridici.

La natura del termine fissato dal giudice è quella di un termine di decadenza.

Legittimati passivi sono tutti i chiamati all'eredità compresi gli incapaci e le persone giuridiche.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 481 Codice Civile

Cass. civ. n. 22195/2014

In tema di successione a causa di morte, la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità per testamento, con la conseguenza che la devoluzione testamentaria diviene inefficace e si apre esclusivamente la successione legittima, ai sensi dell'art. 457 cod. civ., senza che si verifichi la coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima.

Cass. civ. n. 4849/2012

In tema di successioni per causa di morte, il termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 481 c.c., entro il quale il chiamato deve dichiarare la propria eventuale accettazione dell'eredità, anche con inventario, è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Ne consegue che dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare, rimanendo preclusa ogni proroga di esso, senza che rilevi in senso contrario la possibilità di dilazione consentita dall'art. 488, secondo comma, c.c. unicamente per la redazione dell'inventario.

Cass. civ. n. 9151/1991

La regola fondamentale di cui all'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione è applicabile, anche con riferimento alla decadenza, in relazione alla disciplina speciale dettata per la accettazione di eredità da parte di persone giuridiche in generale e degli enti morali ed ecclesiastici in particolare, per cui il termine previsto dall'art. 480 c.c. per tale accettazione non inizia a decorrere se l'ente chiamato all'eredità non è stato ancora autorizzato dall'autorità competente e conseguentemente in tale ipotesi non può essere neppure fissato dal giudice ai sensi dell'art. 481 c.c.

Cass. civ. n. 1885/1988

Nel procedimento promosso contro il chiamato all'eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all'eredità medesima (art. 481 c.c.), non può essere avanzata per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 3828/1985

La fissazione di un termine per l'accettazione (o la rinuncia) dell'eredità è possibile anche quando il chiamato sia incapace.

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