Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 15664 del 23 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione ex art. 524 c.c. č ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'ereditā quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'ereditā ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.

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