L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [c.c. 481, 485, 487, 488, 500, 620, 645, 650, 702], se non è proposta nel corso di un giudizio (1), si propone con ricorso [125] al tribunale (2) del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456].
Il giudice (3) fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa (4).
Il giudice provvede con ordinanza (5), contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739 (6). Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (7).
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [154].
Note
(1)
La dottrina più autorevole ha individuato quattro ipotesi di applicazione della norma in commento. La prima è quella relativa alla fissazione di un termine entro cui un soggetto deve emettere una dichiarazione come ad esempio prevede l'
art. 481 del c.c. in base al quale chiunque vi abbia interesse, può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità; la seconda si ha quando deve essere fissato un termine entro cui un soggetto deve compiere un atto come nel caso in cui venga richiesta la fissazione del termine per la presentazione del testamento olografo per la sua pubblicazione (
art. 620 del c.c.II comma) o per la apertura e la pubblicazione del testamento segreto (
art. 621 del c.c.). La terza riguarda la proroga di un termine fissato dalla legge (
art. 485 del c.c.). Ed infine la quata ipotesi è relativa alla proroga di un termine fissato dal giudice.
(2)
La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall'art. 113, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(3)
La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall'art. 113, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(4)
In tutte le ipotesi di cui alla nota 1, si precisa che se l'istanza viene proposta nel corso di un giudizio già pendente, essa va rivolta allo stesso giudice della causa. Diversamente, se non è in corso nessun giudizio l'istanza si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che darà vita ad un procedimento in contraddittorio tra le parti che si conclude con ordinanza con cui il Tribunale concede o nega la fissazione del termine richiesto.
(5)
Si precisa che il termine fissato con ordinanza deve intendersi stabilito a pena di decadenza.
(6)
L'ordinanza è soggetta a reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale da proporsi con ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza (
art. 739 del c.p.c.). Inoltre, si tratta di un'ordinanza revocabile ai sensi dell'art.
742, per il richiamo contenuto nell'art.
742bis.
(7)
Secondo il recente orientamento della Corte di cassazione, l'ordinanza che decide il reclamo ha carattere decisorio e definitivo, in quanto è diretta a dirimere un conflitto tra diritti soggettivi e non è suscettibile di revoca ai sensi dell'art.
742, mentre risulta ricorribile per Cassazione ai sensi dell'
art. 111 Cost..