(massima n. 1)
In tema di impugnazione della rinunzia all'ereditā da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. č ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'ereditā, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'ereditā ex art. 480 c.c.