Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25347 del 28 agosto 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione della rinunzia all'ereditā da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. č ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'ereditā, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'ereditā ex art. 480 c.c.

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