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Articolo 1205 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Surrogazione parziale

Dispositivo dell'art. 1205 Codice Civile

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario [1181](1).

Note

(1) In caso di pagamento parziale il debitore è obbligato sia verso l'originario creditore che verso il surrogato, in posizione di creditori chirografari salvo patto contrario.

Ratio Legis

La norma è posta a tutela delle posizioni del creditore e del terzo surrogato.

Spiegazione dell'art. 1205 Codice Civile

Effetti della surrogazione personale

Questi due articoli disciplinano alcuni degli effetti della surrogazione, e precisamente: il 1204 gli effetti nei confronti dei terzi garanti, il 1205 gli effetti nell'ipotesi di pagamento parziale. Ma non si esauriscono qui le conseguenze della surrogazione, derivi questa ex lege o ex voluntate debitoris sive creditoris.

Il primo e naturale effetto della surroga è che il nuovo creditore subentra nella posizione giuridica del creditore soddisfatto, infatti il pagamento con surrogazione, mentre libera il debitore di fronte al suo naturale creditore, pone lo stesso debitore direttamente di fronte ad. un altro soggetto che è il nuovo titolare del credito il quale, però, fa valere verso il debitore non un'azione nuova, ma quella stessa azione che spettava all'antico creditore soddisfatto e può esercitare tutte le azioni e personali contro il debitore o i condebitori, i fideiussori, e reali contro quanti sono obbligati propter rem.

Che il surrogato possa esercitare tutti i diritti e tutte le azioni già spettanti al creditore, di cui prende il posto, è proprio della surroga, ma, si noti, non sempre, poichè deroghe sono enunciate per alcune situazioni: cosi quello del coerede che abbia pagato debiti ereditari più di quanto non doveva in proporzione della sua quota, non quantunque si sia fatto surrogare dal creditore oppure si avvalga della surroga legale, agire contro gli altri coeredi che solo nei limiti della quota per cui costoro sono tenuti a contribuire agli oneri ereditari, questa regola, sancita dall' art. 754 del c.c., si spiega se si considera lo scopo suo che è di evitare un giro vizioso. Un'altra eccezione all'effetto normale della surroga riguarda il passaggio delle garanzie dal creditore soddisgatto al solvens, se la garanzia consiste in un pegno, il nuovo codice, risolvendo una questione dibattuta sotto quello abrogato, specie nei riflessi della surroga ex lege, stabilisce (art. 1263 richiamato dall'articolo in esame) che la cosa ricevuta in pegno non può essere consegnata al creditore surrogato senza il consenso di chi ha costituito la garanzia. La disposizione si giustifica per quell' intuitus personae, che può aver spinto il terzo a concedere, nell'interesse del debitore, un pegno, non si poteva attribuire nè a costui, nè al creditore, nè alla legge la sostituzione all'originario creditore pignoratizio di uno nuovo senza l'assenso del terzo costituente la garanzia, giacche questi può anche non riporre nel secondo creditore la stessa fiducia che lo indusse a garantire il primo. Nell'ipotesi che l'assenso sia negato, il pegno rimane in custodia del creditore originario, il quale, perdendo tale qua-lita ed acquistando quella di terzo detentore del pegno, non impedisce la surroga che avrebbe potuto essere ostacolata dall'opposizione di chi ha costituito il pegno al trasferimento della garanzia.


Limiti ed eccezioni a tali effetti

Il passaggio dei diritti e relativi accessori al creditore surrogato può subire una limitazione quantitativa o per il concorso di pia creditori surrogati o per essere stato il debitore originario soddisfatto solo in parte. Tanto la prima ipotesi, non prevista espressamente dal codice, quanto la seconda, regolata dall'art. 1205 — la quale, gia accolta dall'art. 1254 cpv. del codice del 1865 — ha derogato all'opposto principio del diritto comune: nemo contra se subrogasse videtur, per cui il creditore originario poteva far valere i suoi diritti a preferenza del creditore surrogato — ci sembra non diano motivo ad incertezze nè sul fondamento nè sui loro effetti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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