Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23435 del 16 dicembre 2004

(3 massime)

(massima n. 1)

In ipotesi di cessione del credito inefficace nei confronti del debitore ceduto, quest'ultimo, qualora sia convenuto in giudizio dal creditore cedente, non può eccepire l'efficacia della cessione tra cedente e cessionario per contestare la carenza di legittimazione sostanziale del cedente.

(massima n. 2)

In riferimento alle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento (ex art. 43 L.F.), poiché, in ipotesi di sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. comporta l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, si deve ritenere che, allorquando una tale controversia venga instaurata da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice e non invece soltanto se venga eccepita dal curatore fallimentare nell'interesse dei creditori, atteso che in tal caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale che nel caso di cui all'art. 299 cit. (sulla base di tale principio la Corte Cass. ha corretto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione dell'impugnata sentenza, che, invece, aveva affermato il principio della rilevabilità soltanto ad istanza del curatore).

(massima n. 3)

In tema di cosiddetta eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito relativamente a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è, allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere. (Principio affermato dalla Corte Cass. con riferimento ad un caso in cui il fallito aveva rivolto agli organi fallimentari istanza per la riassunzione di una controversia rimasta interrotta per effetto del fallimento e l'istanza, su conforme parere del curatore, era stata rigettata dal giudice delegato in considerazione dell'aleatorietà del giudizio, ma con salvezza della riassunzione in proprio da parte del fallito ed a sue spese).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.