(massima n. 1)
La prova dell'esistenza della cessione e del suo contenuto č distinta dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto, in caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito oggetto della controversia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.