Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17262 del 24 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La prova dell'esistenza della cessione e del suo contenuto č distinta dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale; pertanto, in caso di contestazione, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito oggetto della controversia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco.

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