Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1510 del 2 febbraio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario (factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall'accettazione o dalla notifica di questo negozio che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.

(massima n. 2)

Il committente che paga, ai sensi dell'art. 1676 c.c., i dipendenti dell'appaltatore, fino alla concorrenza del credito di questi, dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, è liberato dalla sua obbligazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.