Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4372 del 20 novembre 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'opponibilitā della cessione di credito al debitore ceduto, secondo la previsione di cui all'art. 1264 primo comma c.c., non č necessaria la notificazione per mezzo di pubblico ufficiale all'uopo abilitato, né si richiede che sia portato a conoscenza l'intero atto di cessione essendo sufficiente che al debitore stesso giunga una notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolaritā attiva del rapporto obbligatorio.

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