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Articolo 1263 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Accessori del credito

Dispositivo dell'art. 1263 Codice Civile

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [2745 ss.], con le garanzie personali [1936 ss.] e reali [2784 ss.] e con gli altri accessori [1248](1).

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno(2).

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti(3).

Note

(1) Costituiscono accessori, ad esempio, gli interessi non ancora scaduti.
(2) In tal caso il cedente è custode nell'interesse del cessionario e del ceduto.
(3) I frutti già scaduti sono già maturati a favore del cedente.

Ratio Legis

Nella cessione del credito l'unico mutamento avviene sul piano soggettivo, mentre su quello oggettivo il credito non muta: pertanto esso si trasferisce inalterato. Ciò non vale in caso di pegno, la cui costituzione si basa sulla fiducia che il costituente ha riposto nel cedente e che potrebbe non riporre nel cessionario.

Spiegazione dell'art. 1263 Codice Civile

La sorte degli accessori del credito ceduto

Il primo ed il terzo comma riproducono in forma più precisa il concetto espresso nel corrispondente art. #1541# del vecchio codice. Lì si diceva che la cessione «comprendesse» le indicatevi garanzie accessorie (cauzioni, privilegi, ipoteche); qui si afferma con maggiore evidenza il fenomeno del trapasso identico ed integrale, di che è sintomatico indizio il trasferimento automatico delle garanzie accessorie. Il secondo periodo dello stesso art. 1541, circa le «rendite e gli interessi scaduti», è trasfuso nel terzo comma, nel senso che «i frutti scaduti» non vi sono compresi, salvo il patto contrario. Il fatto che tale salvezza non si legge nel primo comma non vuol dire che essa non sia già implicita, come per tutti gli altri casi in cui la norma non abbia carattere cogente tra le parti, o per i diritti intangibili dei terzi. Nulla vieta, infatti, che cedente e cessionario escludano di accordo il trapasso delle garanzie. Nel che si riscontrerebbe per parte del creditore, una implicita e valida rinuncia a favore del terzo garante (chiunque esso sia); dato che non sarebbe giuridicamente possibile per il creditore stesso conservare la titolarità dell'accessorio senza quella del principale.

Nel progetto del 1936, come si è altrove accennato, il concetto del trasferimento nella integrale identità del credito veniva ribadito con una norma espressa (art. 265) in cui si diceva che il debitore restasse identicamente obbligato verso il cessionario e gli potesse quindi opporre le eccezioni del credito originario. La norma derivava dal § 404 del codice germanico; ma il nuovo codice non ha ravvisato la necessità di mantenerla di fronte alla definizione fondamentale dell'art. 1260, in cui si dice che il creditore può trasferire il «suo» credito. Eliminarne le eccezioni significherebbe crearne uno del tutto nuovo. Qui sì che un patto contrario non avrebbe effetto alcuno di fronte al diritto del debitore; il quale è terzo nel negozio di cessione anche quando, come si dire. a proposito del successivo articolo, egli accetti la cessione medesima.


La nuova norma sulla cessione del credito garantito da pegno

L'introdotto secondo comma non ha precedenti nè nel codice abrogato nè in altri codici stranieri. Esso è un corollario delle norme in tema di pegno e sta a tutela del costituente (debitore o terzo); il quale, se ha posto volontariamente la fiducia del possessore, creditore originario, affidandogli la cosa eventualmente trafugabile o deteriorabile, non può esser tenuto a porla poi nel cessionario a lui contrattualmente estraneo. Il suo dissenso però, non ostacola la cessione integrale. Poichè il pegno può costituirsi anche con la consegna al terzo depositario (art. 2782 cpv. cod. civ.), il cedente potrà, accettare di rimanere possessore nella nuova qualità di terzo depositario e custode; e la semplice menzione di ciò nell'atto di cessione, vale, senz'altro, per la integrativa norma di legge, a tenere fermo il pegno sia di fronte al debitore che alla interessata massa chirografaria dei di lui creditori. In altri termini, in caso di dissenso del debitore per il trapasso del pegno, non occorrerà alcun suo intervento negoziale perchè il creditore originario passi al rango di terzo depositario, in quanto la legge dice che egli «rimane» il custode del pegno.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

120 Importanti modifiche ha subito l'art. 262 del progetto del 1936, ripreso nell'art. 135.
Quivi si è voluto accentuare il principio dell'indisponibilità dei privilegi, escludendo che il trasferimento dei medesimi possa essere impedito da un patto contrario; si è poi regolato il trasferimento del possesso del pegno al cessionario, subordinandolo al consenso del costituente (debitore o terzo), il quale, se ebbe fiducia nel cedente, potrebbe non averne verso il cessionario. Quando questo consenso non è dato, il cedente diviene un detentore del pegno per conto di altri.

Massime relative all'art. 1263 Codice Civile

Cass. civ. n. 20315/2022

Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris".

Cass. civ. n. 5508/2021

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.

Cass. civ. n. 11583/2020

Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest'ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 17997/2018

Nel caso in cui il credito principale sia assistito dalla garanzia personale prestata da un terzo, non è ammissibile la cessione del solo credito di garanzia in assenza del consenso del garante, in quanto ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c., in ipotesi di cessione, il credito principale è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, esistendo tra i detti crediti uno stretto collegamento che impone la loro titolarità sempre in capo al medesimo soggetto giuridico.

Cass. civ. n. 2978/2016

In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spetteranno al tasso legale.

Cass. civ. n. 13/2012

In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", dev'essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione. Ne consegue che con la cessione il credito di lavoro non muta la sua natura, e i correlativi accertamento e liquidazione giudiziali vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, poiché le prime attengono al distinto rapporto d'imposta e vanno eseguite in un momento successivo, e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza.

Cass. civ. n. 4483/2009

Quando intervenga una cessione di diritti, non rientrano tra gli altri accessori relativi ai diritti ceduti, indicati dall'art. 1263 cod. civ., le spese processuali che, invece, rimangono di spettanza del dante causa che le ha effettivamente sostenute.

Cass. civ. n. 3998/2006

In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli «altri accessori» deve essere intesa nel senso che il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa, non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca la condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando dette spese al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute, atteso che le pronunce relative alle spese del giudizio producono i loro effetti solo nei confronti delle parti processuali.

Cass. civ. n. 9823/1999

In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli «altri accessori», deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito. Ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto di risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263, secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione (nella specie il cessionario aveva richiesto nei confronti del debitore ceduto il maggior danno verificatosi fino alla cessione, adducendo la qualità di imprenditore commerciale del cedente).

Cass. civ. n. 4102/1974

L'art. 1263 c.c., pur vietando al cedente di trasferire al cessionario la cosa data in pegno, non limita in alcun modo gli effetti della cessione, che produce il trasferimento al cessionario della titolarità del credito con i relativi accessori. Pertanto, qualora il credito ceduto sia garantito da pegno di azioni, il diritto di voto, già spettante al creditore originario, si trasferisce al cessionario.

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