Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5728 del 4 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilitą, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta.

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