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Articolo 1817 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Termine per la restituzione fissato dal giudice

Dispositivo dell'art. 1817 Codice Civile

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [1183](1).

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà(2), il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [1183 comma 2].

Note

(1) Cioè alle circostanze considerate rilevanti dalle parti.
(2) Si tratta della clausola "cum potuero" con la quale il mutuante concede al mutuatario la somma in base a intenti solidaristici.

Ratio Legis

Poichè la fissazione di un termine è essenziale alla fattispecie, il legislatore detta una norma volta a stabilirlo nel caso in cui le parti non vi provvedano.

Spiegazione dell'art. 1817 Codice Civile

Funzione dell'elemento temporale nel mutuo. Rinvio

Sulla funzione dell'elemento temporale nel mutuo ci si limita ad osservare che, pur nell'ipotesi in cui il termine sia stabilito a favore del mutuante, la figura del mutuo rimane nettamente distinta da quella del deposito irregolare: infatti, mentre nel deposito, tanto regolare che irregolare, l'interesse del tradente e rivolto prevalentemente alla conservazione della cosa che ne forma l'oggetto, nel mutuo oneroso (specialmente in quella sua forma estrema che e il mutuo con termine di restituzione stabilito a favore del mutuante) l'interesse di quest'ultimo consiste. soprattutto nella percezione del corrispettivo del capitale dato a prestito ed e quindi in fin-alone della durata del contratto.


Applicabilità al mutuo della rinnovazione tacita: si esclude

A proposito del termine si è discusso, sotto l'impero della passata legislazione, e la questione potrebbe riproporsi pure oggi negli stessi termini poichè niente è stato espressamente stabilito in proposito dal nuovo codice, se, avvenuta che ne fosse la scadenza senza che il mutuante avesse avanzato una precisa richiesta, il mutuo si dovesse intendere rinnovato tacitamente secondo le regole proprie del contratto di locazione.

La soluzione non poteva evidentemente che essere negativa, in quanto, altrimenti, si sarebbe venuto ad applicare in via analogica ad un altro istituto, dominato da diversi principi, quella che era una disposizione tipica ed esclusiva del contratto di locazione quale la riconduzione tacita.


Termine di restituzione subordinato alle possibilità del mutuatario

Alla mancanza del termine di restituzione è equiparato il termine cum potuero che può praticamente inserirsi nel contratto di mutuo sotto vane locuzioni equivalenti fra loro (non appena possibile, quando avrò denaro liquido ecc.). Anche in questi casi il giudice fisserà un termine, come viene detto nell' art. 1815 del c.c., non tenendo però conto solamente dell'interesse che avrà determinato le parti alla stipulazione del contratto, ma anche delle condizioni soggettive del debitore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

540 Non mi è sembrato che fosse necessario dettare norme circa il luogo e il tempo in cui il mutuatario deve restituire le cose mutuate (articolo 628 primo comma del progetto del 1936): all' uopo varranno le regole generali da me predisposte negli articoli 77 e 78.
Ho soppresso nell'ultimo comma dell'articolo 628 del progetto del 1936 l'accenno al patto di pagamento quando il mutuatario ne avrà i mezzi, perché esso è compreso nella generica determinazione "quando potrà" che ho mantenuto nell'articolo 620.

Massime relative all'art. 1817 Codice Civile

Cass. civ. n. 732/2020

Il finanziamento del socio di cooperativa edilizia in favore della società partecipata è riconducibile alla figura dei contratti con scopo di mutuo, ove l'obbligo di restituzione è insito nell'operazione compiuta, senza che sia necessaria una esplicita pattuizione che lo preveda; il mutuante può infatti ricorrere al giudice per ottenere la fissazione del termine di adempimento di tale obbligo, qualora non indicato dalle parti, fermo restando che la prescrizione del corrispondente diritto comincia a decorrere dalla data di stipula del mutuo.

Cass. civ. n. 2216/1972

Ai sensi dell'art. 1817 c.c., in tema di mutuo è consentito fare ricorso al giudice solo se un termine per la restituzione non sia stato fissato; la norma quindi non si applica nel caso in cui le parti abbiano collegata la restituzione della somma mutuata, se non fosse stato raggiunto un accordo fra loro, al momento della morte del padre del mutuatario, essendo stato in tal caso dedotto come termine un evento certus an, anche se incertus quando.

Cass. civ. n. 2055/1972

Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine è, pertanto, applicabile il principio secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore è insolvente ed, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.

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