(massima n. 1)
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova della notificazione della detta cessione non č sufficiente per dimostrare l'esistenza dei contratti; il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, tenendo conto anche della citata notificazione come valore indiziario.