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Articolo 1260 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cedibilità dei crediti

Dispositivo dell'art. 1260 Codice Civile

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito(1) il suo credito [1198, 2112], anche senza il consenso del debitore(2), purché il credito non abbia carattere strettamente personale(3) o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323 comma 3, 378, 447](4).

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione(5)(6).

Note

(1) La cessione del credito costituisce un contratto a causa (1325 c.c.) variabile perchè può essere utilizzato per realizzare funzioni diverse, tra le altre, solutoria e di garanzia.
(2) Per il debitore è irrilevante dover adempiere verso un creditore o verso un altro perciò si prescinde dal suo consenso.
(3) Al principio di libera cedibilità del credito fanno eccezione alcune ipotesi, prima tra tutte quella del credito strettamente personale, qual è quello agli alimenti.
(4) Ad esempio, è vietata la cessione dei crediti litigiosi a giudici ed altre figure appartenenti all'ufficio davanti cui la controversia è pendente (1261 c.c.).
(5) Se una delle parti cede il credito a un terzo la cessione è valida, e il ceduto potrà solo rivalersi sul cedente per la violazione del patto, a meno che non si dimostri che il cessionario lo conosceva: in tal caso la cessione può essergli opposta.
(6) Alla struttura della cessione di credito si ispira il contratto di factoring, fattispecie di matrice anglosassone in virtù della quale il factor, imprenditore specializzato, si impegna a somministrare nei confronti del cliente una serie di servizi, tra i quali un'anticipazione finanziaria di parte del valore dei crediti ceduti dal cliente; il factor, a sua volta, riscuoterà i crediti ceduti dai debitori.

Ratio Legis

La cessione del credito è una figura che, permettendo alle parti di trasferire un credito non ancora adempiuto, agevola i traffici giuridici.

Brocardi

Cessio crediti
Cessionarius est pro creditore
Cessionarius utitur iure cedentis
Nominis venditio, etiam ignorante vel invito adversus quem actiones man dantur, contrahi solet

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

118 L'enunciazione dei principi relativi alla cessione dei crediti è preceduta da una disposizione fondamentale (art. 131) che, colmando una lacuna del progetto, fissa la ammissibilità di una causa gratuita della cessione, la disponibilità del credito senza il consenso del debitore, il divieto generale di trasmissione di crediti che abbiano carattere strettamente personale, la cedibilità dei soli crediti per i quali la trasmissione non è vietata dalla legge. Si prevede pure la incedibilità convenzionale; ma al patto relativo non si dà efficacia reale, ed infatti esso non può essere opposto al cessionario se non risulti dal documento originale del credito o se il debitore non provi altrimenti la scienza del patto da parte del cessionario al tempo della cessione.
Si è trasferita dall'art. 333 del progetto della Commissione reale la norma dell'art. 1458 cod. civ. che nega la cedibilità delle ragioni litigiose ad alcune categorie di persone (articolo 132); e si è definito il concetto di ragione litigiosa come comprendente diritti sui quali sia sorta contestazione giudiziaria.
119 Si è fatta poi riserva, a proposito delle forme che deve assumere il consenso nella cessione, di quelle che la legge prevede per determinati tipi di contratti (costituzione di dote, donazione, transazione ecc.).
Non si è riprodotta nell'art. 134 la riserva fatta dal progetto del 1936 (art. 261) del diritto del cessionario alla consegna di copia autentica del documento probatorio del credito quando questo è stato ceduto parzialmente perché, se il documento del credito è un atto pubblico, il diritto del cessionario ad averne copia può essere esercitato in modo indipendente da una cooperazione del cedente: se, invece, il documento probatorio è una scrittura privata, l'ipotesi rimane regolata dal principio generale del primo comma dell' art. 134.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

579 La cessione dei crediti opera senza il consenso del debitore. Ma è tuttavia possibile che tra creditore e debitore si convenga l'incedibilità, nel qual caso il patto non ha, di regola, carattere reale, e potrà opporsi al cessionario soltanto se egli ne conosceva l'esistenza (art. 1260 del c.c., secondo comma). Non sono cedibili, oltre ai crediti di cui la legge stessa vieta la cedibilità, anche quelli che abbiano carattere strettamente personale (art. 1260 del c.c., primo comma), ossia tali che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (per qualche connessione si veda l'art. 2900 del c.c., primo comma).

Massime relative all'art. 1260 Codice Civile

Cass. civ. n. 108/2023

In caso di cessione del credito effettuata per contratto, la notificazione al debitore ceduto, da parte del cessionario, dell'atto di cessione che sia privo della sottoscrizione anche del cedente è inidonea a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto stesso.

Cass. civ. n. 28093/2021

Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/02/2019).

Cass. civ. n. 22183/2021

Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario.

Cass. civ. n. 12611/2021

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2016).

Cass. civ. n. 5129/2020

Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, comma 1, c.c., e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti sancito dall'art. 1372 c.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2016).

Cass. civ. n. 3319/2020

In tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione; il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA).

Cass. civ. n. 29608/2018

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.

Cass. civ. n. 18016/2018

La cessione di crediti è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi.

Cass. civ. n. 17727/2018

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto).

Cass. civ. n. 19341/2017

Nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto.

Cass. civ. n. 23175/2014

Nell'ipotesi di contratto di "factoring" con cessione "pro solvendo" di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall'esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell'originaria creditrice), perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del "factor" di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio.

Cass. civ. n. 22601/2013

Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno non patrimoniale, così come risulta trasmissibile "iure hereditatis", può anche formare oggetto di cessione per atto "inter vivos", non presentando carattere strettamente personale.

Cass. civ. n. 551/2012

La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.

Cass. civ. n. 11095/2009

Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni.

Cass. civ. n. 16383/2006

Per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente. (Fattispecie in cui il lavoratore dipendente aveva ceduto al sindacato una quota della sua retribuzione pari all'ammontare del contributo sindacale, e debitore ceduto, convenuto in diritto dal sindacato per il pagamento, era il datore di lavoro).

Cass. civ. n. 7919/2004

La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto, che non si identificano peraltro con gli istituti dell'ordinamento processuale e non sono pertanto soggetti a particolari discipline o formalità ma sono atti a forma libera, sicché ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo al riguardo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione.

Cass. civ. n. 6422/2003

Nel caso di cessione di credito futuro, quest'ultimo si trasferisce in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso viene in essere, sicché, fino a tale momento, il contratto di cessione ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti.

Cass. civ. n. 17162/2002

La cessione del credito è un negozio a causa variabile, che può essere stipulata anche a fine di garanzia senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Diversamente, qualora la cessione abbia ad oggetto crediti futuri, l'effetto traslativo si produce solamente quando il credito viene ad esistenza, mentre tale effetto non si produce affatto nell'ipotesi in cui sia desumibile dal contratto la volontà del cedente di non privarsi della titolarità del credito e di realizzare solamente effetti minori, quali l'attribuzione al cessionario della mera legittimazione alla riscossione del credito.

Cass. civ. n. 9495/2002

Nella ipotesi di cessione di un credito pro solvendo, in cui il creditore cessionario diviene titolare di due crediti concorrenti, l'uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto, si è in presenza di distinte obbligazioni, ciascuna avente una propria autonoma causa ed un'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che l'obbligazione originaria è destinata ad estinguersi con la riscossione del credito dal debitore ceduto (art. 1198, primo comma, c.c.), ma senza che tale collegamento, concernente il momento estintivo delle due obbligazioni, comporti la necessità di una loro vita parallela in capo allo stesso titolare.

Cass. civ. n. 4796/2001

La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.

Cass. civ. n. 3797/1999

La cessione del credito a scopo di garanzia comporta il medesimo effetto (tipico della cessione ordinaria) immediatamente traslativo del diritto al cessionario, e ciò tanto nella ipotesi di cessio pro solvendo che di cessio pro soluto. L'esclusione di tale effetto può legittimamente predicarsi nel solo caso in cui, dalle clausole del negozio di cessione a scopo di garanzia, sia desumibile una inequivoca volontà negoziale delle parti nel senso che il creditore cedente, non volendo privarsi della titolarità del credito, abbia inteso soltanto realizzare degli effetti minori, quale la mera legittimazione del cessionario alla riscossione del credito.

Cass. civ. n. 3099/1995

La natura consensuale del contratto di cessione di credito importa che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa, altresì, che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, così, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza; prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.

Cass. civ. n. 3421/1977

La cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l'attribuzione a quest'ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvendo, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell'altra, il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario. Tuttavia l'effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri. In tal caso, l'effetto reale — cioè il trasferimento del credito che il negozio, in conformità alla sua caratteristica funzione, tende a realizzare — si verifica solo se e quando il credito ceduto verrà ad esistenza. Nei limiti in cui è consentito all'autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future (art. 1348 c.c.) è ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista già il rapporto giuridico di base, dal quale possano trarre origine i crediti futuri, in modo che questi ultimi siano, fin da quel momento, determinati o determinabili.

Cass. civ. n. 2322/1970

Nella cessione di un credito a titolo oneroso è dovuta la garanzia dell'esistenza del credito stesso al tempo della cessione. Tale garanzia resta ferma, se pur esclusa con patto espresso, il credito venga meno per fatto proprio del cedente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1260 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. R. chiede
giovedì 29/06/2023
“E' lecito cedere il credito derivante da un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale ad un familiare convivente al quale è demandato la gestione del suddetto contratto?

Grazie,

Consulenza legale i 09/07/2023
La cessione del credito è disciplinata dall’art. 1260 c.c. e seguenti.
La legge stabilisce che i crediti siano liberamente trasferibili senza necessità di consenso del debitore.
I limiti di cedibilità sono stabiliti espressamente dalla legge o dalla volontà delle parti.
Un credito costituito da un canone di locazione è quindi liberamente trasferibile senza limitazioni.
Si tenga presente che insieme al credito vengono cedute anche tutte le garanzie realie personali e tutti gli altri accessori come stabilito dall’art. 1263 del c.c..
Per quanto riguarda il contratto di locazione, nel caso in cui sia stata chiesta al conduttore una fideiussione come garanzia, anch’essa verrà trasferita al cessionario.

Affinché il conduttore sia informato della cessione del credito, si consiglia di indicare espressamente nel contratto di locazione chi sia il proprietario locatore e inserire una clausola contrattuale che stabilisca il diritto del cessionario a riscuotere il canone.

P. D. S. chiede
martedì 16/05/2023
“Intendo cedere un credito che la mia società A vanta nei confronti della società B, al cui pagamento i soci di B si erano anche impegnati personalmente.
Chiedo se la cessione del credito alla società C si porta dietro tutte le garanzie che aveva in capo ad A, per cui ora i soci di B sono ancora impegnati personalmente al pagamento, e se c'è un obbligo o un termine per notificare formalmente il debitore ceduto.”
Consulenza legale i 22/05/2023
L’istituto della cessione del credito, disciplinato agli artt. 1260 e ss del c.c., consente al creditore (cedente) di trasferire il suo diritto ad un altro soggetto (cessionario), verso il quale è tenuto il debitore (ceduto).
Si determina, così, una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio: attuando una modifica dei soggetti dell’obbligazione attraverso una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione.

In merito al trasferimento delle garanzie, l’art. 1263 del c.c. dispone che, per effetto della cessione, il credito è trasferito con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
Tanto premesso, la società C (cessionario) potrà godere delle medesime garanzie del credito delle quali godeva la società A (cedente).

In relazione alla notifica al debitore ceduto, viene in rilievo l’art. 1264 del c.c., secondo il quale la cessione ha effetto nei suoi confronti soltanto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
La notificazione della cessione al debitore ceduto è diretta soltanto ad impedire che l'eventuale pagamento al cedente abbia efficacia liberatoria; tuttavia, non è previsto alcun termine perentorio per la relativa effettuazione.

F. V. chiede
martedì 12/07/2022 - Piemonte
“Buongiorno avvocati. Scrivo in seguito a una esperienza negativa.
Mi trovo ad avere un'attività commerciale (vendita di presidi medici e monouso) e sono stato contattato da un'azienda per la fornitura di 2 bancali di merce, cosa che io ho provveduto a fare. Una volta inviata la fattura mi contestano che l'ordine da parte loro non è mai stato fatto. In seguito a ricerche risulta che è stato fatto un furto di identità, risultato non so chi cercare per avere i miei soldi. Mi è stato consigliato di appoggiarmi per il futuro a una agenzia di factoring per un contratto pro soluto. Nel caso succedesse la stessa cosa chi risponde visto i costi cui devo andare incontro?”
Consulenza legale i 21/07/2022
Il factoring è un contratto in virtù del quale un soggetto, denominato cedente, si impegna a cedere tutti i propri crediti, presenti e futuri, derivati o derivanti dall’esercizio dell’impresa, ad un altro soggetto, denominato factor, affinché li gestisca e ne curi la riscossione dietro un corrispettivo consistente in una commissione sui crediti ceduti.
Generalmente il factor versa al cedente le c.d. anticipazioni; ciò significa che le parti prevedono che una parte dell’ammontare dei crediti ceduti sia anticipata rispetto alla loro scadenza.

In Italia il contratto di factoring è regolato dalla Legge n. 52 del 21.02.1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) che ha integrato la regolamentazione contenuta negli artt. 1260 ss. del c.c., che contengono la disciplina della cessione del credito.
Con suddetta legge il legislatore ha previsto la possibilità di cedere crediti anche prima della stipula dei contratti dai quali sorgeranno; ha consentito la cessione anche in massa di crediti esistenti e futuri; ha introdotto facilitazioni nel regime d'opponibilità delle cessioni ai terzi.

Nel contratto di factoring la cessione del credito rappresenta lo strumento attraverso il quale il factor può realizzare l’erogazione di tutti i servizi ad essa connessi, che possono andare dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione dei crediti, sino alla garanzia dell’eventuale insolvenza dei debitori, dunque, al finanziamento del cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.

La cessione del credito può avvenire attraverso due modalità.
Nel factoring pro soluto, il factor assume il rischio del mancato pagamento dei crediti ceduti e, in caso di inadempimento del debitore ceduto, non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cedente.
Nel factoring pro solvendo, il factor lascia al cedente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti, pertanto, in caso di inadempimento del debitore ceduto risponderà il cedente.

Nel caso di specie, trattandosi di cessione pro soluto, Lei non sarà responsabile per l’eventuale inadempimento del debitore ceduto, pertanto il factor/cessionario non potrà richiederLe alcunché.

In ogni caso, trattandosi di una fornitura non richiesta, si consiglia di richiedere indietro i prodotti consegnati, quantomeno per limitare la perdita commerciale.
Nell’eventualità in cui l’azienda che li ha ricevuti, pur non avendoli inizialmente ordinati, dovesse decidere di trattenerli, Lei potrà agire giudizialmente per la restituzione o per il pagamento del prezzo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Rosalba A. chiede
martedì 26/10/2021 - Piemonte
“Buongiorno,
il mio quesito è il seguente:

- una banca può cedere il credito ad un'azienda terza (di factoring o recupero crediti) quando c'è in corso una causa per anatocismo promossa nei loro confronti addirittura dal cliente?

In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 28/10/2021

La possibilità di cedere un credito è ammessa dalla legge e, precisamente, dall’art. 1260 c.c., alla cui lettura si rimanda.

In particolare, in forza della disposizione in esame, la cedibilità di un credito è la regola, il divieto una eccezione; la norma, infatti, esclude la cedibilità ove ciò sia stabilità dalla legge o da pattuizioni tra le parti.

Nel caso di crediti derivanti da rapporti bancari, non vi sono disposizioni legali che vietano la cedibilità e, generalmente, nei contratti che vengono stipulati con le banche, il divieto di cedibilità opera solo a favore della banca e non a favore del cliente.

Pertanto, nel caso di specie, salvo che vi siano divieti previsti nei contratti stipulati con la banca, operanti a favore del cliente, la banca poteva cedere il credito a terzi, anche se il credito è oggetto di contenzioso avanti al Tribunale; la pendenza di un giudizio, infatti, determina solo l’applicabilità dell’art. 111 c.p.c., ovvero che il nuovo creditore potrebbe intervenire nel giudizio incardinato dalla banca, aggiungendosi quale parte del giudizio e, ove vi acconsentano tutte le parti, chiedere l’estromissione della banca dal giudizio.

Lauro R. chiede
sabato 11/07/2020 - Sardegna
“Salve,
Sono terzo datore di ipoteca di un Soggetto con la mia quota di proprietà di un'immobile indiviso con lo Stesso a seguito di stipula di un contratto di mutuo ipotecario con un istituto di credito.
Ebbene, la Banca ha messo in mora il debitore comproprietario che non vuole pagare il suo debito.
Per salvaguardare dall'esecuzione forzata la mia quota di proprietà dell'immobile posto a garanzia del debitore, la Banca mi ha proposto l'acquisto del credito, con cessione, vantato verso il debitore da me garantito con la quale peraltro ho già trovato l'accordo sulla cifra a saldo e stralcio. In sostanza diventerei il creditore ipotecario del mio comproprietario. Scrivo per chiedere un parere verso quali rischi potrei andare incontro e se il debitore può sollevarmi delle eccezioni di qualsiasi genere. Chiedo anche se sono consigliate altre vie/possibilità rispetto alla cessione del credito. Sottolineo che la mia azione è mossa dalla premura di salvaguardare la mia quota di proprietà dell'immobile indiviso in quanto terzo datore datore di ipoteca del debitore.”
Consulenza legale i 16/07/2020
La cessione del credito è disciplinata dagli artt. 1260 ss. c.c.
In particolare, ai sensi dell’art. 1260 c.c., il trasferimento del credito può avvenire sia a titolo oneroso (cioè verso corrispettivo), sia a titolo gratuito.
La cedibilità del credito è esclusa nel caso di crediti aventi carattere strettamente personale, o in presenza di un espresso divieto legale di trasferimento, elementi che non risultano ricorrere nel caso in esame.
Una precisazione di fondamentale importanza è quella per cui la cessione non richiede il consenso del debitore.
Quest'ultimo, naturalmente, dovrà esserne informato: infatti l’art. 1264 del c.c. prevede che la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui gli sia stata notificata o quando, comunque, egli l’abbia accettata.
Anche nel nostro caso, dunque, il debitore non potrà opporsi alla cessione.
Considerato che la finalità dell’operazione, per il terzo datore di ipoteca, è quella di evitare l’esecuzione sulla propria quota del bene ipoecato, non appaiono allo stato preferibili altre soluzioni.
Certamente, vi è il rischio dell’inadempimento da parte del debitore (il quale non ha, finora, dato dimostrazione di buona volontà nel pagare), ma è un rischio di cui il futuro cessionario si è già fatto carico, avendo costituito l'ipoteca sulla propria quota a garanzia dell’adempimento altrui.

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