Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1397 del 15 maggio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione al debitore ceduto della cessione di credito operata con girata della cambiale posteriore al protesto per mancato pagamento, può essere validamente sostituita dalla presentazione del titolo o dalla domanda giudiziale che il cessionario, qualificandosi tale, faccia al debitore per chiedere il pagamento.

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