Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8168 del 22 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiato ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il surrogante o cessionario si pone nella qualitą di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilitą della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990.

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