(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione del cessionario del credito deve essere provata con sufficiente dettaglio, non essendo sufficiente la mera allegazione della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma č necessario dimostrare che il credito oggetto della specifica lite sia effettivamente compreso tra quelli ceduti. In mancanza di tale prova, la costituzione del cessionario č inammissibile per difetto di legittimazione.