Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5869 del 13 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario.

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