(massima n. 1)
La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non č impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la mancata presentazione delle fatture quietanziate e del documento unico di regolaritā contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilitā del credito, la quale non č di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione.