(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c., il debitore ceduto che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione prima del pagamento. Tale conoscenza può derivare da una semplice comunicazione verbale o da azioni che rendano evidente l'avvenuta cessione del credito. Nel caso di specie, la conoscenza da parte dell'UCI dell'avvenuta cessione del credito da A.A. a A.C. Soluzioni Srl era documentalmente comprovata dalla notifica della cessione, dalla diffida e dalla proposizione del giudizio di primo grado, con conseguente obbligo del debitore di pagare il cessionario.