Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25317 del 16 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c., il debitore ceduto che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione prima del pagamento. Tale conoscenza può derivare da una semplice comunicazione verbale o da azioni che rendano evidente l'avvenuta cessione del credito. Nel caso di specie, la conoscenza da parte dell'UCI dell'avvenuta cessione del credito da A.A. a A.C. Soluzioni Srl era documentalmente comprovata dalla notifica della cessione, dalla diffida e dalla proposizione del giudizio di primo grado, con conseguente obbligo del debitore di pagare il cessionario.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.