Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10181 del 17 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di cessione del credito, la prova dell'avvenuto trasferimento è offerta mediante documentazione che attesti la cessione e la comunicazione al debitore ceduto. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può essere validamente surrogata dalla notifica diretta al debitore, come stabilito dall'art. 1264 cod. civ.

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