(massima n. 2)
La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce un atto a forma libera che deve essere idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale notificazione non si identifica necessariamente con quella prevista dall'ordinamento processuale e può avvenire in modi diversi, compresi il ricorso per decreto ingiuntivo e le comunicazioni nel corso del giudizio di opposizione.