Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 654 del 10 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..

(massima n. 2)

La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce un atto a forma libera che deve essere idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale notificazione non si identifica necessariamente con quella prevista dall'ordinamento processuale e può avvenire in modi diversi, compresi il ricorso per decreto ingiuntivo e le comunicazioni nel corso del giudizio di opposizione.

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