Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18278 del 3 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debitore ceduto, dato il carattere astratto del negozio di cessione, è indifferente ai vizi del rapporto causale sottostante e il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio. Pertanto, il debitore può solo indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie se la notifica della cessione gli sia pervenuta dal solo cessionario.

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