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Articolo 71 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 21/04/2024]

Circostanza aggravante

Dispositivo dell'art. 71 Codice antimafia

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quater 1, 270 quinquies, 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416 bis, 416 ter, 418, 424, 435, 513 bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 bis, 648 bis, 648 ter, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione(1)(2).

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 24 maggio 2023, n. 60.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 2-ter del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

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