Cass. pen. n. 10380/2019
In tema di associazioni con finalitą di terrorismo internazionale, la natura di associazione terroristica si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazione negli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivi fattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Fattispecie in tema di riconoscimento dell'"IS" come associazione terroristica operante in una dimensione spaziale globale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della "jihad globale" e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degli Stati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita ed integritą delle persone).
Cass. pen. n. 39545/2008
L'atto terroristico č compatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico, considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze per la vita e l'incolumitą fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettivitą. Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non č tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi pił attivamente alle ostilitą. (Fattispecie relativa alla configurazione del delitto di cui all'art. 270 bis c.p. nei confronti di alcuni appartenenti all'organizzazione "Ansar al Islam", che nel quadro della jihad islamica, avevano provveduto al proselitismo, al reclutamento e alla raccolta di finanziamenti preordinati a preparare e ad eseguire azioni terroristiche contro governi cosiddetti 'infedeli', ritenendo la natura terroristica degli attentati dinamitardi e delle azioni dei cosiddetti "kamikaze" compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, pur se indirizzati contro obiettivi militari, nel corso di un conflitto armato).
Cass. pen. n. 25949/2008
Non ricorre la circostanza aggravante della finalitą di terrorismo prevista dall'art. 270 sexies c.p. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non č ravvisabile, in assenza di elementi di pił adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalitą medesima. (Principio affermato in tema di procedimento incidentale de libertate ).
Cass. pen. n. 1072/2007
L'art. 270 sexies c.p. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalitą di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunitą internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumitą fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettivitą paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis c.p., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. kamikaze nel contesto di un conflitto armato).