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Articolo 424 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Danneggiamento seguito da incendio

Dispositivo dell'art. 424 Codice Penale

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis(1) al solo scopo di danneggiare [635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria(2) o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio(3), con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio(3), si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà [425, 449].

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis.

Note

(1) Nel caso di incendio boschivo si rimanda a quanto previsto dall'art. 423 bis.
(2) Per cosa propria si intendono quei beni di cui l'agente è titolare del diritto di proprietà e non quindi di altro diritto reale.
(3) Il pericolo di incendio e il prodursi dell'incendio, previsti rispettivamente ai commi 1 e 2, sono da considerarsi delle condizioni di punibilità (v. 44). Qualora non si verifichino si applicheranno le fattispecie di danneggiamento o tentativo di danneggiamento.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto qui punire le condotte dirette a danneggiare beni altrui, attuate con un mezzo particolarmente pericoloso come il fuoco.

Spiegazione dell'art. 424 Codice Penale

I delitti contro l'incolumità pubblica sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

La forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante viene giustificata dalla natura stessa dei reati contro la pubblica incolumità, in grado di colpire sia la collettività che il singolo individuo (reati plurioffensivi), motivo per il quale la dottrina più avanzata ha descritto i delitti in esame come la proiezione superindividuale di beni individuali.

Nella norma in esame l'anticipazione della tutela è ancora più pregnante, dato che viene punita la condotta di chi causi un pericolo di incendio.

Per motivi di politica criminale si vuole dunque evitare che venga usato a scopo di danneggiamento un mezzo altamente insidioso come il fuoco.

La prima condotta disciplinata è rappresentata da chi, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicchi un fuoco a cosa propria o altrui, determinando un pericolo di incendio (pericolo da accertare in concreto). Il pericolo di incendio è solo condizione obiettiva di punibilità e pertanto non è necessario che rientri nell'elemento soggettivo dell'agente.

Lo stesso vale per il secondo comma, ovvero nel caso in cui l'incendio si verifichi. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 423, e la diminuzione di pena deriva dal fatto che l'intento del colpevole era quello di danneggiare una cosa altrui e non determinare un pericolo per la pubblica incolumità.

Per quanto riguarda l'incendio, esso deve presentare i caratteri della vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento delle fiamme.

Massime relative all'art. 424 Codice Penale

Cass. pen. n. 30265/2021

Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente.

Cass. pen. n. 32247/2021

L'elemento differenziale tra il reato di incendio e di danneggiamento seguito da incendio, è individuato nell'elemento psicologico, atteso che, nella prima fattispecie, esso è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, laddove, per poter configurare la seconda ipotesi di reato, occorre il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.

Cass. pen. n. 18667/2021

Il reato progressivo, a differenza della progressione criminosa, si configura solo quando la progressione non determini la modificazione del titolo del reato e non consista nella intensificazione della medesima attività, ma trapassi ad un'attività diversa, per quanto connessa. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato progressivo in relazione alle condotte, sviluppatesi a distanza di poche ore, di danneggiamento mediante esplosione di due petardi e di danneggiamento seguito da incendio della medesima autovettura).(Conf. Sez. 1, n. 16209 del 1978, Rv. 140675).

Cass. pen. n. 37196/2017

In tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme.

Cass. pen. n. 17558/2017

Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata.

Cass. pen. n. 35769/2010

Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento.

Cass. pen. n. 16295/2010

Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p. (Nella specie, in cui l'agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d'intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l'evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento).

Cass. pen. n. 2252/1996

Ai fini dell'applicazione dell'art. 424, comma 1, c.p., è richiesto non il verificarsi di un incendio, ma soltanto il pericolo, inteso come rilevante probabilità che l'evento in questione si verifichi.

Cass. pen. n. 2098/1994

Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e non è agevole estinguere. Allorché tali condizioni ricorrano e l'incendio riguardi la cosa altrui, il pericolo per l'incolumità pubblica è presunto juris et de jure. (Fattispecie in tema di danneggiamento seguito da incendio).

Cass. pen. n. 11648/1989

Il concorso formale tra il delitto di danneggiamento, di cui all'art. 635 c.p., e quello di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 stesso codice, è giuridicamente impossibile, elidendo quest'ultimo reato il primo, qualora il danneggiamento mediante accensione del fuoco si trasformi in pericolo di incendio o in incendio vero e proprio.

Cass. pen. n. 11688/1986

Il primo comma dell'art. 424 c.p. prevede, rispetto al capoverso, un'ipotesi meno grave che esclude l'evento incendio, cioè esclude l'evento in cui il fuoco assuma i caratteri propri dell'incendio per le proporzioni, la diffusività, la difficoltà di estinzione, ecc., sì da costituire motivo di pericolo per la sicurezza e per l'integrità fisica delle persone.

Cass. pen. n. 11960/1985

Commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 c.p. colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare un incendio od il pericolo d'incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, secondo le ipotesi di cui all'art. 424 c.p. Ne consegue che se l'agente, infiammando un carburante, appicca il fuoco ad un locale e determini all'interno della serranda metallica, con cui era chiuso, delle fiamme, risponde di danneggiamento seguito da incendio e non già di mero danneggiamento della cosa altrui.

Cass. pen. n. 6313/1984

Perché si realizzi il pericolo per la pubblica incolumità, tutelato dai delitti di incendio doloso o colposo, necessita un incendio di vaste proporzioni che abbia tendenze a diffondersi e sia difficile a spegnersi. Ne consegue che un fuoco che venga domato sul nascere o quando non ha ancora assunto le caratteristiche anzidette può solo dar luogo, se poteva progredire o diffondersi, a reato tentato, configurabile per l'ipotesi dolosa.

Cass. pen. n. 4232/1980

In caso di incendio, sia doloso sia colposo, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di esclusiva proprietà dell'agente. Tale presunzione sussiste anche quando l'autore del fatto agisca in cooperazione con il proprietario del bene rispetto al quale si sia sviluppato l'incendio.

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Federico P. chiede
giovedì 04/03/2021 - Campania
“Quesito
Veniva incendiata un autogrù il 13/01/2015.
Sono stato accusato di aver fornito una tanica di benzina di 10 litri. In più sono stato accusato di aver condotto l’autore dell’incendio a visionare dove si trovava l’autogrù.
La domanda e questa.
È vero che ho commesso i due episodi, ma è pur vero che la persona che mi ordinava i due episodi mi ha intimorito e obbligato, che necessariamente dovevo portare la tanica di benzina nelle vicinanze dove si trovava l’autogrù.”
Consulenza legale i 12/03/2021
Il quesito posto non risulta chiaro in tutti i suoi elementi ed impone necessariamente un’analisi più teorica che pratica. Vengono menzionate delle “accuse” (mi hanno accusato) ma non è chiaro se sia in corso un procedimento penale e, eventualmente, se siano ancora in corso le indagini preliminari oppure se vi sia stata la richiesta di rinvio a giudizio esercitata dal Pubblico Ministero o altra ipotesi processuale prevista dal codice di procedura penale.
Questo aspetto è rilevante al fine di rendere una risposta più specifica possibile e per poter consigliare la linea difensiva più utile.
Da punto di vista del diritto penale sostanziale potrebbe venire in evidenza l’art. 424 c.p. che tutela l’incolumità pubblica contro fatti prodromici all’incendio commessi con l’esclusiva finalità di danneggiare per mezzo del fuoco.
All’interno del primo comma possono ravvisarsi due fattispecie distinte.
La prima consiste nel danneggiamento di cosa altrui in cui rientrano sia l’offesa all’incolumità pubblica sia quella al patrimonio.
La seconda consiste nel danneggiamento di un bene di proprietà del soggetto agente, la quale è funzionale a prevenire le conseguenze del gesto pericoloso per la collettività, indipendentemente dal danneggiamento del bene altrui, che può essere assente.
La condotta consiste nel produrre la combustione della cosa propria o altrui, anche in modo lento o latente. Ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica deve derivare il pericolo concreto di incendio, inteso come probabilità del divampare e diffondersi delle fiamme. Il pericolo deve altresì intendersi come rilevante probabilità che l’evento si verifichi.
Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, nel caso di specie l’art. 424 cod. pen. richiede il dolo specifico in quanto vengono richiesti non solo coscienza e volontà di appiccare il fuoco ma anche lo scopo di danneggiare la cosa altrui senza che sia necessario un effettivo danneggiamento.
Alla finalità di danneggiare non deve associarsi quella di cagionare un incendio in quanto, in quest’ultimo caso, si rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 423 c.p., recante il reato di incendio.
Inoltre, secondo l’opinione dottrinale prevalente, il reato si consuma nel momento in cui sorge il pericolo di un incendio o l’incendio medesimo.
Per ciò che attiene al tentativo, la dottrina ne esclude la configurabilità mentre parte della giurisprudenza, in modo non unanime, lo ritiene ammissibile.
Per ciò che concerne le circostanze aggravanti la disciplina codicistica rinvia all’art. 425 c.p. che prevede una serie di ipotesi di danneggiamento quali quello su a) edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; b) edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; c) navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; d) scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri dispositivi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili.
In questo senso potrebbe ricondursi al caso di specie quest’ultima ipotesi in quanto si fa riferimento allo spostamento di una tanica di benzina piuttosto capiente nei pressi dell’automezzo pesante poi danneggiato.
Tuttavia, da ciò che emerge dal quesito, risulta rilevante il fatto in base al quale sembra vi sia stata costrizione psicologica e fisica nei confronti del soggetto che pone il quesito. Nello specifico questi avrebbe subito minacce al fine di portare la tanica di benzina nei pressi dell’autogrù e di aver condotto il presunto autore del fatto a visionare il luogo in cui si trovava la medesima.
In tal senso bisogna comprendere che relazione vi sia tra questi due soggetti al fine di meglio strutturare un’ipotesi difensiva più solida.
Rimane ferma la necessità di conoscere nel dettaglio gli atti processuali per conoscere i dettagli della vicenda, assolutamente essenziali per una disamina più concreta del caso di specie.
Infine, merita un accenno finale il profilo della prescrizione poiché il fatto storico è avvenuto il 13 gennaio 2015. Questo potrebbe avere una certa importanza in quanto il decorso del tempo previsto dalla legge per la prescrizione produce l’estinzione del reato stesso.
Tuttavia, anche con riferimento a quest’ultima ipotesi, si rende necessario conoscere gli atti processuali al fine confermarla o smentirla.