Cass. pen. n. 51312/2023
Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) è segnato dall'elemento psicologico del reato: nell'ipotesi prevista dall'art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta; il reato di cui all'art. 424 c.p. è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso e non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio.
Cass. pen. n. 51156/2023
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento soggettivo: il primo, infatti, è connotato dal dolo generico, vale a dire dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, mentre il secondo è caratterizzato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche suindicate oppure il pericolo di siffatto evento. Pertanto, anche nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, qualora a questa ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dell'incendio ex art. 423 c.p., è applicabile tale norma, e non l'art. 424 c.p., perchè con riferimento a quest'ultima fattispecie l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (Per la S.C. nel caso di specie, la Corte d’Appello, pur avendo appurato la cosciente volontà dell'imputata di cagionare l'incendio dell'immobile della sorella, con tutti gli effetti conseguenti, ha ritenuto correttamente qualificato il fatto con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 423 c.p.).
Cass. pen. n. 49239/2023
Il modello legale di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) postula la volontà del soggetto attivo del reato di danneggiare, senza la previsione - ed anzi, con la esclusione del fatto che possa derivarne un incendio; l'incendio che sorge rappresenta, allora, una conseguenza non voluta, sebbene riconducibile all'azione o omissione dell'agente. Allorquando, dunque, la volontà di quest'ultimo abbia avuto di mira il danneggiamento della cosa altrui ed egli sia stato mosso solo dalla finalità di pervenire a tale esito, pur essendone derivato un incendio, sarà configurabile il delitto di cui all'art. 424 c.p. Il paradigma normativo del danneggiamento seguito da incendio richiede quindi, quale elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicchè esso non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato presenti caratteristiche talmente minimali, che da esso non possa sorgere detto pericolo; in tale ultima eventualità - così come nel caso in cui il soggetto agente, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al fine esclusivo di danneggiarla, raggiunga il risultato senza provocare nè un incendio, nè il pericolo di questo - resterà integrato il delitto di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge - ovvero, se concretamente segue l'incendio - la condotta originaria, integrante una fattispecie tipica di reato contro il patrimonio, trasmoda in un delitto contro la pubblica incolumità, trovando così applicazione il modello legale ex art. 424 c.p.
Cass. pen. n. 30265/2021
Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente.
Cass. pen. n. 32247/2021
L'elemento differenziale tra il reato di incendio e di danneggiamento seguito da incendio, è individuato nell'elemento psicologico, atteso che, nella prima fattispecie, esso è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, laddove, per poter configurare la seconda ipotesi di reato, occorre il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
Cass. pen. n. 18667/2021
Il reato progressivo, a differenza della progressione criminosa, si configura solo quando la progressione non determini la modificazione del titolo del reato e non consista nella intensificazione della medesima attività, ma trapassi ad un'attività diversa, per quanto connessa. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato progressivo in relazione alle condotte, sviluppatesi a distanza di poche ore, di danneggiamento mediante esplosione di due petardi e di danneggiamento seguito da incendio della medesima autovettura).(Conf. Sez. 1, n. 16209 del 1978, Rv. 140675).
Cass. pen. n. 37196/2017
In tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme.
Cass. pen. n. 17558/2017
Non è configurabile il tentativo nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 cod. pen., trattandosi di fattispecie di pericolo per la cui punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata.
Cass. pen. n. 35769/2010
Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento.
Cass. pen. n. 16295/2010
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo; in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento. Se, per contro, detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p. (Nella specie, in cui l'agente aveva dato fuoco a sterpaglie e a una tenda da sole posta sul balcone di casa altrui e risultava dai verbali d'intervento dei VV.FF., che le fiamme avevano dato luogo a modeste bruciature e che l'evento non rientrava tra quelli soggetti al controllo del Corpo, la Corte ha qualificato il fatto come danneggiamento).
Cass. pen. n. 2252/1996
Ai fini dell'applicazione dell'art. 424, comma 1, c.p., è richiesto non il verificarsi di un incendio, ma soltanto il pericolo, inteso come rilevante probabilità che l'evento in questione si verifichi.
Cass. pen. n. 2098/1994
Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e non è agevole estinguere. Allorché tali condizioni ricorrano e l'incendio riguardi la cosa altrui, il pericolo per l'incolumità pubblica è presunto juris et de jure. (Fattispecie in tema di danneggiamento seguito da incendio).
Cass. pen. n. 11648/1989
Il concorso formale tra il delitto di danneggiamento, di cui all'art. 635 c.p., e quello di danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 stesso codice, è giuridicamente impossibile, elidendo quest'ultimo reato il primo, qualora il danneggiamento mediante accensione del fuoco si trasformi in pericolo di incendio o in incendio vero e proprio.
Cass. pen. n. 11688/1986
Il primo comma dell'art. 424 c.p. prevede, rispetto al capoverso, un'ipotesi meno grave che esclude l'evento incendio, cioè esclude l'evento in cui il fuoco assuma i caratteri propri dell'incendio per le proporzioni, la diffusività, la difficoltà di estinzione, ecc., sì da costituire motivo di pericolo per la sicurezza e per l'integrità fisica delle persone.
Cass. pen. n. 11960/1985
Commette il reato di danneggiamento previsto e punito dall'art. 635 c.p. colui che, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare un incendio od il pericolo d'incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, secondo le ipotesi di cui all'art. 424 c.p. Ne consegue che se l'agente, infiammando un carburante, appicca il fuoco ad un locale e determini all'interno della serranda metallica, con cui era chiuso, delle fiamme, risponde di danneggiamento seguito da incendio e non già di mero danneggiamento della cosa altrui.
Cass. pen. n. 6313/1984
Perché si realizzi il pericolo per la pubblica incolumità, tutelato dai delitti di incendio doloso o colposo, necessita un incendio di vaste proporzioni che abbia tendenze a diffondersi e sia difficile a spegnersi. Ne consegue che un fuoco che venga domato sul nascere o quando non ha ancora assunto le caratteristiche anzidette può solo dar luogo, se poteva progredire o diffondersi, a reato tentato, configurabile per l'ipotesi dolosa.
Cass. pen. n. 4232/1980
In caso di incendio, sia doloso sia colposo, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di esclusiva proprietà dell'agente. Tale presunzione sussiste anche quando l'autore del fatto agisca in cooperazione con il proprietario del bene rispetto al quale si sia sviluppato l'incendio.