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Articolo 634 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Dispositivo dell'art. 634 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona [581] o con minaccia(1), l'altrui pacifico possesso di cose immobili(2), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [112 n. 1](3).

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità(4).

Note

(1) Si tratta di comportamenti comportanti una molestia, che non sfocia mai però nello spossessamento.
(2) Il possesso si dice pacifico quando è acquisito e mantenuto in assenza di violenza o clandestinità.
(3) Il comma secondo configura una presunzione legale di condotta violenta, che di conseguenza prescinde dall'accertamento delle modalità attuative della condotta.
(4) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha disposto la modifica dell'art. 634, comma 1, e l'introduzione di un comma dopo il secondo all'art. 634.

Ratio Legis

La norma, che ha natura sussidiaria, trova il proprio fondamento di garantire una copertura penale anche al possesso pacifico dei beni immobili.

Spiegazione dell'art. 634 Codice Penale

La norma prevede e punisce il delitto di turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la sicurezza del possesso dei beni immobili.

Come espressamente previsto dal legislatore, si tratta di una fattispecie avente carattere sussidiario in virtù della clausola di riservafuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis”: cioè, la norma in commento può trovare applicazione soltanto qualora il fatto non integri gli estremi dei reati di invasione di terreni o edifici (art. 633 del c.p.) e di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (art. 633 bis del c.p.).

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque.
Nonostante voci contrastanti in dottrina, per la Cassazione, la realizzazione del delitto in esame non necessita di una situazione di possesso esclusivo della persona offesa e, quindi, il reato si configura anche quando il fatto è posto in essere dal compossessore.
Ancora, ad avviso di parte della dottrina, soggetto attivo può essere anche il proprietario, laddove non abbia anche il possesso dell’immobile. Altro orientamento dottrinale ritiene che, in forza della clausola di sussidiarietà sopra vista, si potrebbe ammettere la configurabilità del reato di cui all’art. 633 del c.p. o del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 330 del c.p..

La condotta penalmente rilevante consiste nel turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili.

Secondo autorevole dottrina, in ambito penale, la nozione di possesso è più ampia rispetto a quella civilistica in quanto il possesso deve essere inteso come situazione di fatto, a prescindere dall’esistenza di un titolo giuridico che la legittimi.
Inoltre, il possesso deve essere “pacifico”: ossia, deve trattarsi di possesso non contestato, almeno nel momento in cui viene realizzata la turbativa. Infatti, ai fini dell’integrazione del reato, si ritiene irrilevante che il possesso sia stato acquisito in modo violento o clandestino.

Con “turbativa” si intende ogni comportamento che ostacoli, renda più difficile o non agevole oppure impedisca l’esercizio del possesso di una cosa immobile. In ogni caso, affinché possa sussistere il delitto in esame, è necessario che la condotta dell’agente si manifesti con violenza alla persona o minaccia.

L’oggetto materiale del reato è il bene immobile, il cui possesso viene turbato dalla condotta del soggetto attivo.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro.

Ancora, il comma 2 stabilisce che il fatto si considera sempre compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone. Secondo la giurisprudenza di legittimità, attraverso una fictio iuris, si ritiene integrato il requisito della violenza o minaccia per il solo fatto che la turbativa sia stata commessa da più di dieci persone (anche qualora la violenza o la minaccia non siano state concretamente realizzate). La ratio di tale previsione risiede nel fatto che l’elevato numero di soggetti attivi è idoneo ad esercitare, di per sé, un’intimidazione nei confronti del soggetto passivo.

In ogni caso, dal punto di vista sanzionatorio, anche l’ipotesi di cui al comma 2 viene punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro.

Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili. Dunque, non è necessario che il soggetto attivo agisca perseguendo uno scopo particolare.

Il momento consumativo del reato coincide con la realizzazione dell’atto di turbativa.

Il tentativo è ammissibile.

Sotto il profilo della procedibilità, a seguito della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), la norma prevede la punibilità a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio nei casi in cui la persona offesa sia incapace, per età o infermità.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di cui all’art. 634 c.p., facendo salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.
Si tratta di un delitto punito meno severamente di quello previsto dal precedente art. 633, che nell’ipotesi base è procedibile a querela.

Massime relative all'art. 634 Codice Penale

Cass. pen. n. 11337/2025

Il reato di violenza privata può concorrere con quello di turbativa violenta del possesso di cose immobili solo quando la violenza o la minaccia siano usate anche al fine di coartare la libertà e la volontà del soggetto passivo in una sfera o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa dell'altrui possesso di un immobile.

Cass. pen. n. 610/2017

Integra il reato di cui all'art. 634 cod. pen. anche il fatto commesso dal compossessore, poiché la commissione del reato non postula una situazione di possesso esclusivo della parte offesa.

Cass. pen. n. 2308/1997

In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all'art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie — non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della vis o della clandestinità — aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti e non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operato tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell'ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell'usucapione (art. 1061 c.c.). (Fattispecie in tema di servitù di passaggio).

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