La norma prevede e punisce il
delitto di
turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Il
bene giuridico tutelato dalla norma è la
sicurezza del possesso dei beni immobili.
Come espressamente previsto dal legislatore, si tratta di una fattispecie avente carattere
sussidiario in virtù della
clausola di riserva “
fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis”: cioè, la norma in commento può trovare applicazione soltanto qualora il fatto non integri gli estremi dei reati di invasione di terreni o edifici (
art. 633 del c.p.) e di invasione di terreni o edifici con pericolo per la
salute pubblica o l'
incolumità pubblica (
art. 633 bis del c.p.).
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da
chiunque.
Nonostante voci contrastanti in dottrina, per la Cassazione, la realizzazione del delitto in esame non necessita di una situazione di possesso esclusivo della persona offesa e, quindi, il reato si configura anche quando il fatto è posto in essere dal
compossessore.
Ancora, ad avviso di parte della dottrina, soggetto attivo può essere anche il
proprietario, laddove non abbia anche il possesso dell’immobile. Altro orientamento dottrinale ritiene che, in forza della clausola di sussidiarietà sopra vista, si potrebbe ammettere la configurabilità del reato di cui all’
art. 633 del c.p. o del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
ex art. 330 del c.p..
La
condotta penalmente rilevante consiste nel turbare, con
violenza alla persona o con
minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili.
Secondo autorevole dottrina, in ambito penale, la nozione di
possesso è più ampia rispetto a quella civilistica in quanto il possesso deve essere inteso come situazione di fatto, a prescindere dall’esistenza di un titolo giuridico che la legittimi.
Inoltre, il possesso deve essere “
pacifico”: ossia, deve trattarsi di possesso non contestato, almeno nel momento in cui viene realizzata la turbativa. Infatti, ai fini dell’integrazione del reato, si ritiene irrilevante che il possesso sia stato acquisito in modo violento o clandestino.
Con “
turbativa” si intende ogni comportamento che ostacoli, renda più difficile o non agevole oppure impedisca l’esercizio del possesso di una cosa immobile. In ogni caso, affinché possa sussistere il delitto in esame, è necessario che la condotta dell’agente si manifesti con
violenza alla persona o minaccia.
L’
oggetto materiale del reato è il bene immobile, il cui possesso viene turbato dalla condotta del soggetto attivo.
Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la
reclusione fino a due anni e con la
multa da 103 a 309 euro.
Ancora, il comma 2 stabilisce che il fatto
si considera sempre compiuto con
violenza o minaccia quando è commesso da
più di dieci persone. Secondo la giurisprudenza di legittimità, attraverso una
fictio iuris, si ritiene integrato il requisito della violenza o minaccia per il solo fatto che la turbativa sia stata commessa da più di dieci persone (anche qualora la violenza o la minaccia non siano state concretamente realizzate). La
ratio di tale previsione risiede nel fatto che l’
elevato numero di soggetti attivi è
idoneo ad esercitare, di per sé, un’
intimidazione nei confronti del soggetto passivo.
In ogni caso, dal punto di vista sanzionatorio, anche l’ipotesi di cui al comma 2 viene punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 309 euro.
Quanto all’
elemento soggettivo, è richiesto il
dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili. Dunque, non è necessario che il soggetto attivo agisca perseguendo uno scopo particolare.
Il
momento consumativo del
reato coincide con la realizzazione dell’atto di turbativa.
Il
tentativo è ammissibile.
Sotto il profilo della
procedibilità, a seguito della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), la norma prevede la punibilità a
querela della persona offesa, ma si
procede d’ufficio nei casi in cui la
persona offesa sia
incapace, per età o infermità.