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Articolo 698 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa consegna di armi

Dispositivo dell'art. 698 Codice Penale

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità(1), di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123 [700, 701](2).

Note

(1) Si tratta dell'ordine art. 40 del T.u.l.p.s., il quale attribuisce la prefetto il potere di ordinare, per ragioni di ordine pubblico e in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Autorità militare.
(2) In considerazione della normativa speciale in materia di armi, la disciplina in esame ha un ambito di applicazione ristretto intendersi solo alle armi comuni non da sparo e alle munizioni per armi comuni da sparo.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare la sicurezza pubblica.

Spiegazione dell'art. 698 Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'interesse dello Stato a controllare la diffusione di armi.

A prescindere dalla pregressa detenzione lecita o illecita, viene punita la condotta di chi non consegni le armi all'autorità di pubblica sicurezza in seguito ad un ordine legalmente dato.

La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, la mancata indicazione di un termine entro cui adempiere è irrilevante, non facendo venir meno la legalità dell'ordine imposto, ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbito dal connotato di immediatezza, che l'ordine talvolta può rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto.

Massime relative all'art. 698 Codice Penale

Cass. pen. n. 1418/1998

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 698 c.p. — inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi detenute — la mancata indicazione di un preciso termine per adempiere è irrilevante, non facendo venir meno la legalità del provvedimento impositivo dell'obbligo, ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbita dal connotato di “immediatezza” nell'esecuzione, che l'ordine può talora rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l'adozione. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che le pregnanti ragioni di pericolo per l'incolumità individuale e per l'ordine pubblico poste a fondamento del provvedimento impositivo dell'obbligo, emesso a seguito di una denuncia in cui erano state prospettate le ipotesi delittuose di detenzione illegale di armi e di minaccia grave, postulavano inequivocabilmente l'urgenza e l'indilazionabilità — e quindi l'immediatezza — della sua esecuzione.

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