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Articolo 696 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 31/03/2023]

Vendita ambulante di armi

Dispositivo dell'art. 696 Codice Penale

Chiunque esercita la vendita ambulante(1) di armi è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239(2).

Note

(1) La vendita ambulante di armi è tale se l'attività non si svolge in un luogo fisso, bensì si realizza attraverso uno spostamento della merce e dell'offerta da un luogo a un altro.
(2) La norma punisce le violazioni dell'art. 37 T.u.l.p.s. in materia di vendita ambulante di armi.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a tutelare la sicurezza pubblica ed il controllo dello Stato nel commercio di armi.

Spiegazione dell'art. 696 Codice Penale

La norma in oggetto è posta a tutela dell'interesse dello Stato a controllare e disciplinare la produzione ed il commercio di 585.">armi.

Viene punita la vendita ambulante di armi, a prescindere dal possesso o meno delle prescritte licenze.

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