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Articolo 632 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Dispositivo dell'art. 632 Codice Penale

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto(1), devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi(2), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Note

(1) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio.
(2) le condotte ivi perseguite si differenziano in quanto la prima comporta una modifica dell'equilibrio idrico di un corso d'acqua, mentre la seconda ha per oggetto lo stato della proprietà che influisce sulla prova del diritto stesso.

Ratio Legis

La disposizione in esame è atta a tutelare l'inviolabilità e l'integrità della proprietà fondiaria e dei beni demaniali statali, minacciata da qualsiasi azione che possa nuocerne il godimento o la fruizione indifferenziata.

Spiegazione dell'art. 632 Codice Penale

La norma in oggetto è posta a tutela dei beni demaniali statali ed il diritto di proprietà delle cose immobili, nella propria interezza.

Essa punisce la condotta di chi, per trarne profitto, devii acque o immuti lo stato dei luoghi di una proprietà altrui.

Costituisce immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie. In tal senso non è dunque necessaria una appropriazione da parte del soggetto agente.

Per deviazione delle acque va invece intesa qualsiasi modificazione, comunque ottenuta, dell'equilibrio idrico di un corso d'acqua.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, deve sussistere il fine specifico di conseguire un profitto, senza che sia necessario, ai fine della consumazione, l'effettivo conseguimento.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce, al contempo, due diverse fattispecie criminose: la deviazione di acque e la modificazione dello stato dei luoghi nell’altrui proprietà.

Per quanto riguarda, innanzitutto, il delitto di deviazione di acque, esso consiste nel cambiamento arbitrario dello stato di possesso di acque pubbliche o private, attraverso la loro deviazione, il quale sia commesso per procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

La condotta tipica consiste negli atti, commissivi od omissivi, attraverso i quali risulti deviato il corso delle acque. Posto che la legge non specifica quale natura debbano avere tali atti, è indifferente che essi consistano, ad esempio, nello scavo di un nuovo alveo, nella rottura di dighe o condutture, nella formazione di argini, o, ancora, nella variazione di chiuse, purché siano idonei al raggiungimento dello scopo e producano l’effetto di modificare lo stato attuale delle acque.
Nel caso in cui il mezzo utilizzato costituisca, di per sé, una fattispecie criminosa, si ha un concorso di reati.

L’oggetto materiale del reato è costituito dalle acque il cui stato attuale venga modificato. È indifferente che si tratti di acque fluenti o stagnanti, di acque pubbliche o private, oppure di acque continue o intermittenti, purché si trovino nella loro condizione naturale di massa, considerata nel suo insieme, non, quindi, nello stato di cosa mobile, come nel caso dell’acqua che sia racchiusa all’interno di recipienti mobili.
Si considerano, peraltro, acque “pubbliche” quelle destinate a scopi di utilità collettiva, mentre sono acque “private” quelle destinate a soddisfare interessi individuali.

L’evento tipico del delitto di deviazione di acque è rappresentato dal mutamento della relazione sussistente tra le acque deviate e il titolare che ne sia spodestato, quale conseguenza della condotta criminosa.

Il reato in esame si considera consumato nel momento in cui avviene la deviazione di fatto delle acque, la quale coincide anche con lo spossessamento del loro titolare. Esso si considera, quindi, perfezionato indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo abbia o meno conseguito l’ingiusto profitto al cui fine abbia agito.

Si tratta di un reato permanente, posto che lo stato antigiuridico, conseguente al suo perfezionamento, si protrae nel tempo e può essere fatto cessare con un atto di volontà del soggetto attivo.

Ai fini dell’integrazione del delitto di deviazione di acque, è necessario che sussista, in capo all’agente, il dolo specifico, quale coscienza e volontà di provocare una deviazione di acque al fine specifico di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Per quanto concerne, invece, il delitto di modificazione dello stato dei luoghi nell'altrui proprietà, esso è rappresentato da ogni alterazione della cosa immobile altrui che influisce in modo dannoso sui diritti spettanti al suo titolare, la quale sia commessa con il fine di procurare, a sé o ad altri ,un ingiusto profitto.

Tale fattispecie si differenzia, innanzitutto, dal delitto di deviazione di acque, disciplinato dalla stessa norma, perché esige la modificazione, nell’altrui proprietà, dello stato dei luoghi e non, dunque, la deviazione di acque pubbliche o private.
Essa si differenzia, poi, anche dal delitto di usurpazione, ex art. 631 del c.p., in quanto, ai fini dell’integrazione di quest’ultima fattispecie, è indispensabile sia la rimozione o l’alterazione di termini, sia il perseguimento del fine di appropriarsi dell’altrui cosa immobile. Allo stesso tempo, però, il reato in esame rappresenta un completamento di quello previsto dall’art. 631 del c.p., potendovi, infatti, rientrare tutte quelle alterazioni che non sono conformi alla fattispecie legale dell’usurpazione.

Anche in questo caso, alla pari del reato di deviazione di acque, previsto dalla medesima disposizione, si è di fronte ad un'ipotesi di reato permanente, il quale si considera consumato nel momento in cui si verifica l’evento costituito dalla modificazione dello stato antecedente del luogo interessato dalla condotta criminosa.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 632 Codice Penale

Cass. pen. n. 12794/2020

Il bene giuridico tutelato dall'art. 632 cod. pen. va ravvisato nell'integrità dell'altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, sicché anche il mero possesso rappresenta titolo idoneo a fondare la tutela penale da indebite mutazioni dei luoghi che possano rendere incerta la posizione giuridica del soggetto che lo esercita o alterarne le condizioni di pacifico godimento.

Cass. pen. n. 17439/2019

Il delitto deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall'art. 632 cod. pen., di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, di un'attività continua o ininterrotta dell'agente.

Cass. pen. n. 30398/2015

Qualora il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 632 cod. pen. venga commesso attraverso il danneggiamento della cosa altrui, deve escludersi il concorso formale con il reato di danneggiamento, che resta assorbito.

Cass. pen. n. 24503/2009

Non integra il reato di deviazione di acque l'appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come "res nullius" rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private. (Fattispecie nella quale il reo aveva deviato il deflusso delle acque meteoriche, ostruendo un preesistente canale con l'impiego di fascine e terriccio).

Cass. pen. n. 47630/2008

Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un' ininterrotta attività dell'agente.

Cass. pen. n. 44926/2008

Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d'ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l'occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d'acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.

Cass. pen. n. 25274/2004

Il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l'alterazione fisica del corso — naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico — di acque intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse. (Nella specie la Corte ha escluso che vi sia stata un' alterazione del possesso altrui, atteso che il percorso delle acque aveva subito una modificazione solo all'interno del fondo dell'imputato ed era rimasto inalterato sia a monte che a valle, restando ininfluente sul possesso altrui della massa liquida).

Cass. pen. n. 43396/2003

L'elemento psicologico del delitto previsto dall'art. 632 c.p. consiste sia nella volontarietà del fatto in sè, ossia nell'intenzione di cagionare una deviazione di acque pubbliche o private, o un'immutazione dello stato dei luoghi nella proprietà altrui, con la consapevolezza dell'illegittimità del fatto (dolo generico), sia nello scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante la stessa deviazione o immutazione (dolo specifico).

Cass. pen. n. 28876/2003

Commette il delitto di modificazione dello stato dei luoghi, di cui all'art. 632 c.p., chi immuti le condizioni dell'area interessata occupando con una strada parte del greto di un torrente con il fine di operare la variante di progetto in una prospettiva di convenienza funzionale ed esecutiva rispetto a quello originario.

Cass. pen. n. 20178/2003

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 632 c.p. non si richiede un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ma un'alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti.

Cass. pen. n. 4832/2003

Integra esclusivamente il reato di cui all'art 632 c.p. la deviazione di una frazione o quantità di un complesso di acque, la sua mobilizzazione attraverso il distacco dalla massa originaria e la sua sottrazione al possessore, nel caso in cui non vi sia una sostanziale variazione dello stato dell'intero corpo idrico preesistente.

Cass. pen. n. 767/2000

Poiché l'elemento che connota il reato di deviazione di acque è la modificazione del naturale equilibrio idrico di un corso d'acqua con il mutamento della precedente destinazione che si attua spostandone il corso in altro invaso o distogliendone il percorso anche a mezzo di massiva derivazione, il prelievo di acque pubbliche effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o concessione non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 632 c.p., ma ricade sotto la previsione dell'art. 17 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'art. 23 D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, il quale prevede, per il caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che l'immediata cessazione dell'utenza abusiva.

Cass. pen. n. 11008/1995

La deviazione del corso di un fiume a fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto dall'art. 632 c.p., ma anche quello del furto continuato dell'acqua che vi scorre poiché nella distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e impossessamento.

Cass. pen. n. 10553/1987

Commette il delitto di modificazione dello stato dei luoghi, di cui all'art. 632 c.p., chi immuti, attraverso una costruzione abusiva, lo stato e la destinazione di una zona di rispetto di sede autostradale.

Cass. pen. n. 6555/1985

Il delitto di modificazione dello stato dei luoghi mediante costruzione non autorizzata su demanio marittimo costituisce una ipotesi di reato istantaneo, che si consuma nel momento del compimento delle opere abusive. Infatti, in detto caso, i manufatti costruiti passano, per accessione, immediatamente in proprietà dello Stato: quindi osta alla configurabilità del reato permanente il presupposto del potere di disposizione o demolizione delle opere innovative, senza il quale non può farsi carico al soggetto di aver volutamente persistito nella condotta antigiuridica.

Cass. pen. n. 9980/1983

Il bene giuridico tutelato dall'art. 632 c.p. è l'integrità dell'altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento. Costituisce immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia ed andamento planimetrico ed altimetrico, in modo che vengano ad assumere, sia pure in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie. Pertanto per la sussistenza del reato non è essenziale che l'azione sia rivolta all'appropriazione, totale o parziale, dell'altrui immobile o all'acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purché questa abbia tale entità da determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti. (Nella fattispecie l'immutazione era stata realizzata mediante l'apertura di una strada e la creazione di due piazzali).

Cass. pen. n. 9628/1983

Il reato di deviazione di acque richiede, per la sua materialità obiettiva, che le acque, intese nell'accezione di massa complessiva dell'elemento liquido quale cosa immobile, nel suo stato naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico, siano deviate, e cioè sottratte alla loro destinazione in modo permanente o anche solo saltuario, con conseguente immutazione dello stato di possesso nei confronti di coloro che ne siano beneficiari. Resta escluso tale reato, potendo eventualmente ricorrere il reato di furto, solo quando non il complesso delle acque, oggetto della tutela penale, ma solo una frazione o quantità di esse, resa mobile mediante il distacco della massa complessiva, sia sottratta al possessore, senza che vi sia una modificazione, per deviazione, della massa liquida, rispetto alle condizioni e allo stato preesistenti.

Cass. pen. n. 5559/1983

Sussiste il reato di deviazione di acque, considerate come massa immobiliare dal nostro sistema giuridico ai sensi dell'art. 812 c.c., siano esse acque correnti delle quali venga mutato il corso, siano acque stagnanti che vengano spostate in altro invaso o comunque derivate, mutandone le precedenti destinazioni. Pertanto integra il delitto previsto dall'art. 632 c.p., e quindi costituisce deviazione, sia il prelievo delle acque effettuato da chi non è titolare di concessione, sia il prelievo ad uso di immissione in rete idrica potabile da parte di chi sia titolare di una concessione per uso irriguo

Cass. pen. n. 6128/1982

Deviazione delle acque ai sensi dell'art. 632 c.p. deve qualificarsi qualsiasi modificazione, comunque ottenuta, dell'equilibrio idrico di un corso d'acqua, incluse le acque stagnanti delle zone barenose. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato il reato nella costruzione di argini in una golena prospiciente un canale, con conseguente inibizione del flusso dell'acqua nella zona golenosa).

Cass. pen. n. 8464/1981

Ai fini della prova della condotta del reato di cui all'art. 632 c.p. non si richiede un radicale cambiamento della fisionomia del luogo, ma un apprezzabile mutatio loci.

Cass. pen. n. 11690/1980

Il delitto di cui all'art. 632 c.p. è di regola reato istantaneo perché si consuma nel momento stesso in cui si attua la modificazione dello stato dei luoghi, tuttavia, può assumere carattere permanente qualora necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, una ininterrotta attività dell'agente.

Cass. pen. n. 12684/1978

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 632 c.p., costituisce modificazione dello stato dei luoghi la trasformazione di un terreno di natura boschiva altrui in terreno seminativo, eseguita al fine di lucro.

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