La norma in esame tutela non solo il diritto di 
proprietà altrui, ma anche il 
possesso, e il delitto può essere quindi commesso anche dal 
proprietario sul proprio fondo, qualora, esso sia dato in detenzione ad altri.
Sono previste due distinte ipotesi di reato:
	- 
		L'introduzione o l'abbandono di animali in gregge o in mandria nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo;
 
	- 
		L'introduzione o l'abbandono di animali fondo altrui a scopo di pascolo. Qui non è invece richiesto l'elemento costitutivo della riunione in gregge o in mandria, essendo dunque sufficiente anche l'introduzione a scopo di pascolo anche di soli due animali.
 
Il terzo comma prevede alternativamente due circostanze aggravanti speciali, ove il pascolo avvenga o si determini un danno al fondo altrui.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce, al contempo, 
due diverse 
fattispecie criminose: l’
introduzione o 
abbandono di 
animali nel 
fondo altrui ed il 
pascolo abusivo.
Ai sensi del primo comma, il 
reato di 
introduzione o 
abbandono di animali nel fondo altrui consiste nell’introdurre o nell’abbandonare degli animali in 
gregge o in 
mandria in un 
fondo altrui.
Ricorre, invece, il reato di 
pascolo abusivo, ai sensi del comma 2, qualora vengano 
introdotti o 
abbandonati, in un 
fondo altrui, degli 
animali, anche 
non raccolti in un 
gregge o in una 
mandria, al preciso 
scopo di farli 
pascolare al suo interno.
In entrambi i delitti, la 
condotta tipica è costituita dall’
introduzione o dall’
abbandono di animali all’interno di un fondo altrui. Essa può, tuttavia, consistere anche in un’
omissione, qualora, ad esempio, vengano lasciati incustoditi degli animali, in modo tale da far sì che invadano un fondo altrui. 
 
In entrambi i casi, poi, il 
luogo del fatto è il 
fondo altrui su cui gli animali vengono introdotti o abbandonati. Si considera 
“altrui” il fondo di cui sia 
proprietario o possessore un soggetto diverso dall’agente, ed in cui quest’ultimo non abbia alcun diritto di introdurre degli animali. Ciò significa che il 
delitto in esame non può essere commesso né dal 
proprietario del terreno, né dal suo possessore, qualora la sua condotta non danneggi il terreno o quanto, al suo interno, appartenga al solo proprietario. 
 
Nel caso del reato di 
introduzione o 
abbandono di animali nel fondo altrui, l’
oggetto materiale è rappresentato dagli animali in 
gregge o in 
mandria su cui influisca la condotta criminosa, determinandone l’introduzione o l'abbandono nel fondo altrui. 
Nel reato di 
pascolo abusivo, invece, l’oggetto materiale è rappresentato dal 
singolo animale, 
capace di 
pascolare, quale ad esempio una pecora o un cavallo, il quale sia 
idoneo a causare un 
danno al fondo altrui, 
pascolandovi, dopo essere stato introdotto al suo interno proprio a tale scopo.
 
L’
evento tipico, in entrambi i delitti, è rappresentato dalla nascita di una 
relazione, prima inesistente, tra gli 
animali e il 
fondo altrui, in seguito alla loro introduzione o al loro abbandono al suo interno, dalla quale, peraltro, 
può sorgere un 
danno per il fondo altrui.
Entrambe le fattispecie si considerano, perciò, 
consumate nel momento in cui avviene l’
introduzione o l’
abbandono degli animali nel fondo altrui. 
 
Per quanto riguarda l’elemento psicologico, ai fini della sussistenza del reato di 
introduzione o 
abbandono di animali nel fondo altrui, di cui al primo comma, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il 
dolo generico, quale coscienza e volontà di introdurre o di abbandonare, illegittimamente, degli animali in gregge o in mandria in un fondo altrui. Qualora, poi, il soggetto attivo agisca perseguendo un determinato scopo, esso, per integrare detta fattispecie, deve essere diverso dal voler far pascolare gli animali nell’altrui fondo.
Per la sussistenza del delitto di 
pascolo abusivo, disciplinato dal secondo comma, è, invece, necessaria la sussistenza del 
dolo specifico, posto che il legislatore richiede espressamente che il reo agisca perseguendo il 
fine di far 
pascolare degli animali, anche non raccolti in un gregge o in una mandria, in un fondo altrui.
 
Entrambe le fattispecie disciplinate dai primi due commi della norma in esame, risultano 
aggravate, ai sensi del terzo comma, qualora il 
pascolo avvenga 
effettivamente, oppure nel caso in cui, dall’introduzione o dall’abbandono degli animali in un 
fondo altrui, quest’ultimo ne sia risultato 
danneggiato. 
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA