Una recente
decisione della
Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 8999/2026, chiarisce un punto molto importante per chi viaggia in aereo: restare
bloccati in aeroporto per oltre 24 ore - senza assistenza - può comportare non solo un disagio, ma una vera e propria violazione di un
diritto costituzionale. E questo apre la strada al risarcimento del
danno non patrimoniale.
Nel caso concreto oggetto di disputa giudiziaria, due passeggeri avevano acquistato un viaggio con scalo intermedio (Roma–Dubai–Bangkok). Il primo volo, pur partito in orario, fu costretto a rientrare a Roma a causa di un incendio all'aeroporto di Dubai. Ripartì solo nel pomeriggio, arrivando a destinazione in tarda serata. Questo ritardo fece perdere la coincidenza per Bangkok. Il problema principale, però, si verificò dopo e può essere sintetizzato nei termini seguenti:
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la compagnia aerea non offrì voli alternativi immediati, pur essendo disponibili;
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propose solo un volo serale del giorno successivo;
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i passeggeri rimasero bloccati in aeroporto, a Dubai, per più di un giorno;
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non ricevettero assistenza (né hotel, né servizi);
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persero una notte già pagata in hotel e un giorno di vacanza.
Per questo chiesero un
risarcimento complessivo di circa mille
euro, anche per il disagio subìto. Esiti opposti nei primi due gradi di
giudizio: il
giudice di pace ha riconosciuto il danno non patrimoniale e liquidato 700 euro in via equitativa; il
tribunale, in funzione di
giudice d'
appello, ha ribaltato la prima pronuncia negando un ristoro economico.
Secondo la
magistratura, infatti, i passeggeri non avevano indicato con precisione quale diritto (previsto dalla
legge o dalla Costituzione) fosse stato leso. Inoltre, il giudice ha ritenuto che il semplice "stress" non fosse sufficiente a ottenere un risarcimento.
L'intervento della
Cassazione ha però cambiato nuovamente la prospettiva. I giudici di piazza Cavour hanno corretto l'impostazione, accogliendo il
ricorso dei passeggeri e rinviando la causa al tribunale per un nuovo esame. Il punto chiave dell'ordinanza 8999/2026 riguarda il compito del giudice. Quest'ultimo non può limitarsi a dire che manca l'indicazione del
diritto leso: deve individuarlo lui stesso, se emerge dai fatti.
Richiamando i principi fondamentali già stabiliti dalle
Sezioni Unite, la Corte ha altresì rimarcato che il
danno non patrimoniale è risarcibile quando è previsto espressamente dalla legge, deriva da un
reato oppure - ed è il caso più rilevante - viene leso un diritto fondamentale della persona tutelato dalla
Costituzione. In particolare, in quest'ultima ipotesi, la lesione da fatto illecito deve essere grave - non un semplice fastidio - e il
danno non deve essere futile, cioè banale o trascurabile.
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha individuato il diritto violato nella
libertà di circolazione di cui all'
art. 16 Cost.. Essere costretti a rimanere in aeroporto per oltre 24 ore, senza possibilità di muoversi liberamente e senza assistenza da parte del vettore aereo, rappresenta una limitazione concreta, e non banale, della
libertà personale. Non si tratta solo di disagio perché i passeggeri non potevano scegliere dove andare, non potevano recarsi in hotel ed erano di fatto "bloccati" in aeroporto. Questo, secondo la Corte, è sufficiente per configurare una lesione giuridicamente rilevante.
In merito al trasporto aereo e ai diritti dei passeggeri, un altro passaggio importante della pronuncia della Cassazione riguarda le norme internazionali (Convenzioni di Varsavia e Montreal). Esse stabiliscono quando il
vettore è responsabile, ma non definiscono quali danni non patrimoniali siano risarcibili. Perciò spetterà al giudice individuare, caso per caso, se è stato leso un diritto fondamentale. E, come accennato sopra, non basta qualsiasi disagio: la Cassazione non apre a risarcimenti automatici per ogni ritardo. Serve sempre dimostrare che il ritardo è significativo (qui oltre 24 ore), che c'è stata una reale compressione di un diritto fondamentale e che il danno subìto è concreto e serio.
Concludendo, l'ordinanza 8999/2026 della Corte ha effetti pratici rilevanti e indica che cosa cambia, in generale, per i passeggeri in situazioni di ritardo e cancellazioni di voli. Di fatto, la tutela dei viaggiatori è oggi potenziata sul piano giurisprudenziale e il riconoscimento del danno non patrimoniale, come lesione di un diritto costituzionale e inviolabile, è facilitato. Al contempo, la pronuncia ha il pregio di chiarire che non è necessario menzionare espressamente la norma violata: basta descrivere i fatti. Sarà poi il giudice tenuto a qualificare giuridicamente la lesione.