Non senza polemiche e aspre discussioni, il Decreto Sicurezza ha appena ricevuto l'ok definitivo a Palazzo Madama con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione. Questa approvazione del ddl n. 1509 comporta la conversione in legge del D.L. 48/2025, contenente disposizioni urgenti in tema di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, e segue quella della Camera dello scorso 29 maggio.
Tra le nuove fattispecie di illecito penale incluse nel testo normativo, al suo art. 10 troviamo anche quella che tutela espressamente la proprietà privata, contrastando e punendo le occupazioni abusive degli immobili grazie all'introduzione - nella categoria dei delitti contro il patrimonio - del reato di cui all'art. 634 bis del c.p., l'"occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui". Per esso è prevista la reclusione da due a sette anni, una cornice edittale più rigida di quella prevista all'art. 633 del c.p. per il distinto reato di invasione di terreni o edifici.
In particolare tale sanzione penale si applicherà a chi, con violenza o minaccia:
Tra le nuove fattispecie di illecito penale incluse nel testo normativo, al suo art. 10 troviamo anche quella che tutela espressamente la proprietà privata, contrastando e punendo le occupazioni abusive degli immobili grazie all'introduzione - nella categoria dei delitti contro il patrimonio - del reato di cui all'art. 634 bis del c.p., l'"occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui". Per esso è prevista la reclusione da due a sette anni, una cornice edittale più rigida di quella prevista all'art. 633 del c.p. per il distinto reato di invasione di terreni o edifici.
In particolare tale sanzione penale si applicherà a chi, con violenza o minaccia:
- occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze;
- impedisce il rientro nello stesso immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
Al contempo la stessa pena del carcere sarà inflitta a chi si appropria di un immobile adibito a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri, oppure cede ad altri l'immobile occupato, ma anche a chi - fuori dei casi di concorso nel reato - si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, oppure riceve o versa denaro, o altra utilità, per la stessa occupazione senza titolo.
Parallelamente, con le novità normative, il proprietario è pienamente tutelato in virtù di un iter accelerato per la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato, anche con sgombero immediato in ipotesi di abitazione principale. Il riferimento è all'inserimento, nel codice di procedura penale, dell'art. 321 bis da parte dello stesso art. 10 del Decreto Sicurezza, recante un nuovo iter d'urgenza mirato ad agevolare le forze di polizia e a liberare con maggior celerità gli immobili, restituendoli agli aventi diritto.
In particolare il Codice di procedura penale oggi dispone che:
Parallelamente, con le novità normative, il proprietario è pienamente tutelato in virtù di un iter accelerato per la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato, anche con sgombero immediato in ipotesi di abitazione principale. Il riferimento è all'inserimento, nel codice di procedura penale, dell'art. 321 bis da parte dello stesso art. 10 del Decreto Sicurezza, recante un nuovo iter d'urgenza mirato ad agevolare le forze di polizia e a liberare con maggior celerità gli immobili, restituendoli agli aventi diritto.
In particolare il Codice di procedura penale oggi dispone che:
- in caso di denuncia per occupazione abusiva, e anche nella fase preliminare dell'azione penale, il magistrato - su richiesta del pubblico ministero - può emettere un decreto motivato per lo sgombero degli spazi occupati;
- qualora si tratti di occupazione della sola abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono agire senza indugio, recandosi sul posto e imponendo l'immediato rilascio dell'immobile se vi sono ragioni fondate per ritenere l'occupazione arbitraria. Contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dello stesso immobile;
- nel caso di accesso negato, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere coattivamente su anteriore autorizzazione del P.M., anche telematica. Anche questa novità va letta nell'ottica di abbreviare le tempistiche di sgombero, spesso gravate da procedimenti giudiziari fin troppo articolati.
Ricordiamo anche che il nuovo art. 634 c.p. prevede una causa di non punibilità in favore dell'occupante abusivo che si attivi e collabori all'accertamento dei fatti e obbedisca al comando di rilascio dell'immobile. Infine, se - in linea generale - il reato è punibile a querela della persona offesa, è però vero anche che - a seguito di una modifica in sede referente, ossia durante l'esame in commissione parlamentare - è stato stabilito che nelle circostanze nelle quali l'occupazione arbitraria sia avvenuta ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato è perseguibile d'ufficio.