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Articolo 634 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Dispositivo dell'art. 634 bis Codice Penale

(1)Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

Ratio Legis

La ratio della norma in commento si ritrova nell’intenzione del legislatore di arginare il fenomeno di condotte di occupazione abusiva di immobili destinati a domicilio.

Spiegazione dell'art. 634 bis Codice Penale

La norma in esame (introdotta dal d.l. n. 48 del 2025, conv. in L. n. 80 del 2025) prevede e punisce il delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

Con tale nuova ipotesi di reato, il legislatore ha voluto contrastare le occupazioni abusive degli immobili destinati a domicilio altrui, andando a rafforzare gli strumenti di tutela. Infatti, insieme alla nuova fattispecie in esame, è stato introdotto anche un meccanismo d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso (art. 321 bis del c.p.p.).

Con l’espressione “immobile destinato a domicilio altrui” si fa riferimento ad un immobile destinato all’uso abitativo in favore di un soggetto diverso dall’agente.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque.

Il soggetto passivo del reato può essere il proprietario dell’immobile occupato destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze o il soggetto che lo detiene legittimamente.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, la norma prevede tre diverse fattispecie di reato:
  • ai sensi del comma 1, è punito colui che, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze oppure impedisce il rientro nel medesimo immobile al proprietario o al soggetto che lo detiene legittimamente.
  • sempre il comma 1 punisce chi si appropria con artifizi e raggiri di un immobile altrui o di sue pertinenze oppure cede ad altri l’immobile occupato;
  • il comma 2 incrimina chi si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile o riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima. Però, tale ipotesi è configurabile solo se non c’è concorso nella commissione del reato di cui al comma 1.
Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di realizzare le condotte previste, tutte rivolte ad impedire al proprietario o a chi detiene legittimamente l’immobile di potere regolarmente fruire del relativo possesso.

Tutte le ipotesi di reato appena viste sono punite con la reclusione da due a sette anni.

Peraltro, il comma 3 stabilisce una causa di non punibilità in caso di comportamento collaborativo dell’occupante: cioè, non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

In relazione alla procedibilità, i commi 4 e 5 stabiliscono che il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio se il fatto è realizzato nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

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