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Articolo 321 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Reintegrazione nel possesso dell'immobile

Dispositivo dell'art. 321 bis Codice di procedura penale

1. (1)Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634 bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 10, comma 3 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

Ratio Legis

La misura disciplinata dall’art. 321-bis c.p.p., introdotta insieme al nuovo art. 634 bis del c.p. alle modifiche dell’art. 639 bis del c.p. sulla procedibilità, è stata prevista nell’ottica di tutelare il domicilio privato, potenziando gli strumenti di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive degli immobili previsti dalla normativa finora vigente.

Spiegazione dell'art. 321 bis Codice di procedura penale

L’art. 321-bis c.p.p. è stato introdotto con il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. n. 48 dell’11 aprile 2025 convertito in L. n. 80 del 9 giugno 2025). La previsione della tutela processuale della reintegrazione nel possesso dell’immobile ex art. 321-bis c.p.p. si abbina all’introduzione dell’art. 634 bis del c.p., il quale prevede e punisce il nuovo delitto di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.

Ai sensi del comma 1 della nuova disposizione, nel caso di immobile o sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria a norma dell’art. 634-bis c.p., il pubblico ministero può richiedere al giudice procedente (se durante il processo) o al g.i.p. (se durante le indagini preliminari) di disporre, con decreto motivato, la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto delle condotte illecite.

I commi da 2 a 7 dell’art. 321-bis c.p.p. si concentrano sulla particolare ipotesi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante.

In questa ultima ipotesi, il comma 2 stabilisce che, se gli ufficiali di polizia giudiziaria ricevono denuncia per il reato di cui all’art. 634-bis c.p., essi – una volta verificata l’arbitrarietà dell’occupazione – devono recarsi senza ritardo presso l’immobile per svolgere le attività indicate dall’art. 55 del c.p.p.: ossia, impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che l’occupazione sia arbitraria, in base al successivo comma 3, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel suo possesso.

Però, il comma 4 considera il caso in cui l’occupante neghi l’accesso all’immobile, opponga resistenza o si rifiuti di eseguire l’ordine di rilascio. In questo caso, se sussistono fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria – previa autorizzazione del p.m. (scritta o resa oralmente e poi confermata per iscritto o per via telematica) – dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e il reintegro del denunciante nel possesso.

Si procede nello stesso modo appena visto (rilascio dell’immobile e reintegro nel possesso realizzati coattivamente dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del p.m.) anche quando l’occupante sia assente.
In realtà, una parte della dottrina ha evidenziato come quest’ultima previsione possa creare problemi applicativi nel caso in cui l’assenza dell’occupante sia solo momentanea. Infatti, tale situazione porterebbe ad escludere la possibilità, per l’occupante, di usufruire della causa di non punibilità stabilita dall’art. 634-bis, comma 3 c.p., il quale prevede che “non è punibile l'occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell'immobile”.

Poi, a norma del comma 5, gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.

Il comma 6 stabilisce che, nelle quarantotto ore successive, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono poi trasmettere tale verbale al p.m. competente (quello del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta). A tal punto, ci sono due possibilità:
  • il p.m. può disporre la restituzione dell’immobile al soggetto occupante;
  • se il p.m. non dispone la restituzione dell’immobile all’occupante, entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale, egli deve richiedere al giudice la convalida della reintegrazione coattiva e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso. In tale ipotesi, il giudice deve provvedere entro dieci giorni dal deposito della richiesta.

Ai sensi del comma 7, i tempi appena analizzati sono previsti a pena di inefficacia del provvedimento di reintegro. Infatti, nel caso di inosservanza dei tempi stabiliti dal comma 6 oppure nel caso in cui il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia.

Infine, si prevede che copia dell’ordinanza di convalida e del decreto di reintegrazione nel possesso debba essere immediatamente notificata all’occupante.

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