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Donazione, se la ricevi da un genitore sei obbligato ad occuparti di lui nel momento del bisogno o rischi di perderla

Donazione, se la ricevi da un genitore sei obbligato ad occuparti di lui nel momento del bisogno o rischi di perderla
Ricevere una donazione dai genitori può sembrare un atto d'amore senza condizioni, ma la legge italiana prevede obblighi precisi per chi beneficia di tali liberalità. Scopriamo insieme quali responsabilità nascono dal ricevere un immobile, una somma di denaro o altri beni in donazione e cosa succede se si ignora il genitore in stato di bisogno
Quando un genitore effettua una donazione a favore di un figlio, non si tratta semplicemente di un trasferimento patrimoniale privo di conseguenze future. La normativa civile italiana stabilisce che ogni persona la quale abbia ricevuto una donazione deve occuparsi del donante, qualora questi si trovi in stato di bisogno economico, provvedendo al pagamento degli alimenti secondo quanto previsto dall'art. 437 del c.c.. Questo obbligo nasce dal rapporto di gratitudine che naturalmente dovrebbe legare chi riceve a chi dona, un principio che il legislatore ha voluto trasformare in una vera e propria obbligazione giuridica.
L'aspetto più rilevante riguarda la priorità assoluta che il donatario assume rispetto a tutti gli altri familiari. Mentre normalmente l'obbligo alimentare grava sui parenti più stretti - come coniuge e figli - in base all'art. 433 del c.c., quando entra in gioco una donazione il beneficiario viene chiamato per primo a rispondere delle necessità del donante. Questo significa che, se un padre in difficoltà economica ha tre figli ma ha donato un immobile soltanto a uno di loro, sarà proprio quest'ultimo a dover provvedere agli alimenti, liberando completamente gli altri fratelli da tale responsabilità. La prestazione alimentare consiste in un sostegno economico, destinato a garantire l'assistenza materiale indispensabile a chi non riesce più a provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Come viene determinato l'importo dell'obbligo alimentare
La quantificazione dell'obbligo alimentare non segue regole arbitrarie, ma risponde a criteri precisi stabiliti dalla legge. L'art. 438 del c.c. chiarisce che la misura degli alimenti viene determinata considerando due fattori fondamentali: da un lato il bisogno effettivo di chi li richiede, dall'altro le condizioni economiche di chi deve erogarli. Questo principio comporta una conseguenza importante, che spesso viene fraintesa: l'importo da corrispondere non è necessariamente proporzionale al valore della donazione ricevuta. Un figlio che ha ottenuto in dono una villa di grande valore potrebbe essere tenuto a versare un assegno alimentare contenuto se le sue attuali disponibilità economiche sono limitate, così come chi ha ricevuto una modesta somma di denaro, ma dispone di redditi elevati, dovrà contribuire in misura più sostanziosa.
L'obbligo sussiste indipendentemente dalle cause che hanno portato il donante in stato di bisogno. Anche se il genitore ha dissipato altri patrimoni, ha fatto investimenti sfortunati o semplicemente non ha saputo gestire le proprie risorse, il figlio donatario rimane comunque tenuto a provvedere agli alimenti. La legge non prevede che si debba valutare se lo stato di necessità derivi o meno dall'atto di liberalità compiuto: il vincolo nasce dalla donazione stessa e permane finché sussistono il bisogno del donante e la capacità contributiva del donatario.
In cosa consiste praticamente l'obbligo di assistenza
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il figlio che ha ricevuto una donazione non è obbligato ad assistere personalmente il genitore, nel senso di accudirlo fisicamente o di convivere con lui. L'obbligo si concretizza principalmente nel versamento di una prestazione economica periodica, tipicamente un assegno mensile che permetta al donante di far fronte alle spese essenziali per vivere dignitosamente. Questa soluzione rispetta l'autonomia di entrambe le parti e consente al genitore di mantenere la propria indipendenza abitativa e personale, ricevendo semplicemente il supporto finanziario necessario.
Tuttavia la normativa offre un'alternativa: l'art. 443 del c.c. riconosce al soggetto obbligato la facoltà di scegliere se corrispondere una somma di denaro oppure accogliere e mantenere nella propria abitazione la persona in stato di bisogno. Si tratta di una scelta che spetta esclusivamente all'obbligato, non al beneficiario degli alimenti. Questa opzione può risultare conveniente quando il figlio dispone di spazio abitativo sufficiente ma ha risorse economiche limitate, permettendogli di adempiere all'obbligo fornendo vitto e alloggio anziché denaro. In entrambi i casi - sia che si opti per l'assegno periodico, sia che si scelga l'ospitalità domestica - l'essenziale è garantire al genitore donante quanto necessario per soddisfare le esigenze primarie di vita.
Le conseguenze per chi ignora i propri doveri
Sottrarsi all'obbligo alimentare dopo aver ricevuto una donazione comporta conseguenze giuridiche significative. La legge prevede, infatti, la possibilità di revocare per ingratitudine la donazione quando il beneficiario viene meno ai doveri di assistenza nei confronti del donante, come stabilito dall'art. 801 del c.c. in combinazione con l'art. 437 del c.c.. Questo istituto rappresenta uno strumento di tutela per il genitore che, dopo aver compiuto un atto di generosità trasferendo beni al figlio, si trova abbandonato nel momento del bisogno. La revoca comporta la restituzione di quanto donato, riportando le parti alla situazione patrimoniale precedente l'atto di liberalità.
Occorre però precisare un aspetto particolare della situazione dei figli donatari: questi sono vincolati da un doppio obbligo alimentare, derivante sia dalla donazione ricevuta sia dal rapporto di parentela con il genitore. Di conseguenza, anche qualora la donazione venisse revocata per ingratitudine, il figlio non si libererebbe comunque dell'obbligo di corrispondere gli alimenti, che continuerebbe a sussistere in virtù del vincolo familiare. In pratica perderebbe i beni donati ma rimarrebbe tenuto a versare l'assegno alimentare, risultando quindi doppiamente sanzionato per aver ignorato i propri doveri.
Esistono tuttavia alcune eccezioni: non tutte le donazioni generano obbligo alimentare. L'art. 785 del c.c. esclude espressamente le donazioni obnuziali - cioè quelle effettuate in occasione di un matrimonio - mentre l'art. 770 del c.c. esclude quelle rimuneratorie, compiute per riconoscenza o in considerazione di particolari meriti del beneficiario. Una donazione fatta al figlio per celebrare il conseguimento della laurea, ad esempio, rientrerebbe in quest'ultima categoria e non farebbe, quindi, sorgere alcun obbligo di corrispondere alimenti in futuro.


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